Associazione "Studio Legale nel Sociale - APS - ETS"
Consulenza, assistenza e tutela legale al servizio dei cittadini e del Terzo Settore
Le Associazioni di Promozione Sociale (APS)
L’Associazione di Promozione Sociale, deve essere costituita da un numero minimo di 7 associati e non più 3.
Nelle APS possono essere associati altri Enti di Terzo Settore a condizione che il loro numero non superi il 50% delle APS. Le APS, potranno svolgere attività commerciali, nei limiti stabiliti dalla normativa Saranno obbligate a pubblicizzare i propri bilanci secondo i parametri stabiliti da Codice del Terzo settore.
Dovranno essere pubblicati sul proprio sito internet i compensi di alcune figure interne alla stessa associazione, se vengono superate le soglie indicate dal Codice. Gli obblighi di pubblicizzazione sono stabiliti sulla base della capacità patrimoniale dell’ente. L’abrogazione del D.lgs 383/2000 è avventa dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs 117/2017 ma resta viva fino all’operatività effettiva del Registro Unico degli Enti di Terzo Settore.
Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
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Le Aps possono svolgere le seguenti attività (anche in forma di impresa):
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attività di interesse generale;
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attività diverse in via strumentale e secondaria e non prevalente;
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raccolta fondi per le attività di interesse generale;
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raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
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gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
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somministrazione di alimenti e bevande, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno;
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organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.
Per queste ultime due voci, il vincolo è che si tratti di attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, che siano rivolte ai propri soci e soggetti assimilati, che non vengano utilizzati strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.