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Le donazioni a favore degli ETS

L'ART 83 del D.lgs  117/2017.

Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e' consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali da persone fisiche, enti e societa' sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la deducibilita' o detraibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 Il donatore è avvantaggiato perché La deduzione riduce l’imponibile de contribuente La detrazione permette di ridurre l’imposta

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