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Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) 

Il Codice del Terzo Settore fornisce una definizione di Volontariato e di Organizzazioni di Volontariato.

Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta, svolge attivita' in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'. Le Organizzazioni di volontariato (ODV) (art. 32) Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Le Odv, possono essere costituite con un numero minimo di 7 persone Le ODV possono avere nel loro interno altri ETS purché il loro numero non superi il 50% delle Organizzazioni di Volontariato L’attività non può essere retribuita ne in maniera diretta né indiretta. E’ prevista la possibilità di rimborsi forfettari che non superino le 10 euro al giorno e comunque le 150 euro mensili se lo statuto o preveda espressamente Obbligo di inserire l’acronimo “ODV” nella denominazione sociale La L. 266/91 è abrogata ma resta in vita fino alla concreta operatività del Registro unico Vantaggi fiscali Le ODV godranno dei benefici fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore

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