Tassa sui rifiuti: ARRIVANO I RIMBORSI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI ITALIANI
Non può applicarsi l’Iva alla tariffa di igiene ambientale. Così le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiuso l’annosa questione dell’imposta sul valore aggiunto sulla Tia dichiarandone l’illegittimità con la sentenza n. 5078/2016 depositata ieri (qui sotto allegata).In sostanza, si legge in sentenza, che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cfr. art. 49, d.lgs. n. 22/1997), non può essere assoggettata ad Iva in quanto ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire la capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione ex art. 3 d.p.r. n. 633/1972, non quando si paga un’imposta, anche se destinata a finanziare un servizio da cui trae benefici lo stesso contribuente.