Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A che punto siamo ?
Cari amici, dopo quasi 4 anni dall’istituzione del Codice del Terzo settore (D.lgs 117/2017) forse a breve sarà istituito il tanto atteso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Al suo interno dovranno iscriversi tutte le organizzazioni che intendono acquisire lo statuto di “Ente di Terzo settore” che abbiano già provveduto all’adeguamento dei propri statuti ed atti costitutivi (questo vale per tutte le organizzazioni costituite prima dell’entrata in vigore della Legge di riforma n. 106 del 201
All’interno del Runts ci saranno, quindi, le organizzazioni che in passato hanno ottenuto la qualifica di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e, in generale, le associazioni e le fondazioni ad oggi non iscritte ad alcun registro di settore. Lo stesso vale per le APS e le ODV mai iscritte negli appositi Registri regionali. Se per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte negli appositi registri, il percorso è segnato dalla migrazione dagli attuali registri a quello nazionale per tutti gli altri (non iscritti) la procedura di iscrizione al Runts sono sarò diversa.
Come ben sappiamo, la qualifica di Onlus (D.lgs 460 del 1997) non esisterò più, tale normativa è stata abrogata formalmente, anche se di fatto è ancora applicabile visto che manca il Runts e dunque la concreta attuazione delle norme contenute nel Codice del Terzo settore.
Cosa accadrà alle ONLUS?
Secondo quanto ci viene illustrato da un interessante articolo pubblicato da “Cantiere Terzo settore” (https://www.cantiereterzosettore.it/) il passaggio delle Onlus dall’anagrafe unica (tenuta dalla Agenzia delle Entrate) al Runts è disciplinato dall’art. 34 del decreto ministeriale 106 del 2020 (detto anche “decreto Runts”).
Da quello che si riesce a comprendere al momento, saranno gli stessi uffici dell’Anagrafe Onlus dell’Agenzia delle Entrate, a comunicare i dati e le informazioni delle organizzazioni iscritte in questa apposita anagrafe. Tale elenco dovrebbe essere, probabilmente entro 90 giorni dall’istituzione del Runts, pubblicato dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale; tale pubblicazione dovrà essere indicata anche in Gazzetta Ufficiale.
A partire dalla data di pubblicazione dell’elenco e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale, ciascun ente potrà presentare domanda di iscrizione all’ufficio del Runts territorialmente competente, indicando in quale sezione intenda essere iscritto ed allegando l’atto costitutivo, lo statuto adeguato e gli ultimi due bilanci approvati (qualora l’ente sia costituito da più di 2 anni).
Una volta ricevuta la domanda, ciascun ufficio competente del Runts è chiamato a verificare, entro 60 giorni dalla ricezione della stessa, la presenza dei requisiti per l’iscrizione e, in caso di esito positivo, a disporre l’iscrizione nel registro nella sezione prescelta.
Nel caso in cui l’Ufficio competente del Runts non dovesse pronunciarsi entro i 60 giorni previsti, verrà fatto valere il principio del “silenzio assenso” e quindi l’ente sarò considerato automaticamente iscritto al registro.
ODV e APS già iscritte negli appositi registri regionali/provinciali
Saranno gli uffici dei registri regionali delle APS e delle ODV a dover comunicare i rati in essi contenuti agli uffici del Runts. Si avrà, quindi, una trasmigrazione automatica da un registro all’altro.
ODV e APS di nuova generazione
Per queste tipologie organizzative non iscritte in alcun registro, la richiesta di iscrizione al Runts potrà essere effettuata già a partire dal giorno successivo all’istituzione di tale registro attraverso procedure telematiche o tramite la compilazione di apposita modulistica che verrà messa a disposizione sul sito del Runts. La domanda dovrà contenere le informazioni richieste dall’art. 8 del decreto Runts.
L’ufficio competente del Runts ha 60 giorni di tempo dalla ricezione della domanda per verificare la completezza della documentazione, oltre che la sussistenza delle condizioni previste per l’iscrizione. Se la domanda è corretta e completa, l’ente viene iscritto nella sezione del registro indicata nella domanda di iscrizione. Qualora invece la domanda non sia completa, o comunque necessiti di essere integrata, l’ufficio invita l’ente a farlo assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per provvedere. Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, l’ufficio provvede ad iscrivere l’ente o gli comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
In assenza di un qualsiasi provvedimento da parte dell’ufficio del Runts nei termini previsti, si applica il meccanismo del silenzio assenso e, pertanto, la domanda di iscrizione si ritiene accolta.
Per quanto riguarda invece l’iscrizione al Runts degli enti dotati di personalità giuridica o di quelli che la vogliono ottenere il riferimento normativo è dato dagli articoli da 15 a 19 del decreto Runts.
Studio Legale nel Sociale APS-ETS
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