Dal 15 ottobre l'obbligo di Green Pass per tutte le categorie di dipendenti e professionisti
A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori dipendenti degli uffici pubblici e coloro che svolgono attività di lavoro dipendente o autonomo (sia nel settore pubblico che in quello provato) hanno l’obbligo di “possedere ed esibire su richiesta” il certificato verde Covid-19. È richiesto anche a coloro che svolgono attività lavorative, di formazione (stagisti) o di volontariato presso le amministrazioni o luoghi di lavoro privato, anche sulla base di contratti esterni. Questo riguarda anche coloro che forniscono servizi come lavoratori autonomi, colf o badanti, uffici professionali.
Nel settore pubblico, il personale sprovvisto di green pass o privo al momento dell’accesso è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione dello stesso. Dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e la retribuzione non è dovuta a partire dal primo giorno di sospensione.
Nel privato si passa direttamente alla sospensione dopo il primo giorno, ma in entrambi i casi non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni e non oltre il termine del 31 dicembre.
Nei tribunali, il personale amministrativo e i magistrati sono tenuti, per l’accesso agli uffici giudiziari, al possesso e all’esibizione del green pass. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ai soggetti esterni all’amministrazione della giustizia. Tuttavia, per il magistrato non è prevista la sospensione, ma decade dall’impiego se è assente ingiustificato dal lavoro per oltre 15 giorni perché senza green pass.
Viene ricompreso, in tale obbligo, il personale di:
· Autorità indipendenti,
· Consob,
· Covip,
· Banca d’Italia,
· enti pubblici economici,
· organi di rilevanza costituzionale.
Il vincolo opera pure per:
· i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice,
· soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
Chi effettua i controlli
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire come le modalità di organizzazione delle verifiche. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. I lavoratori esterni passeranno attraverso un doppio controllo: oltre che dai soggetti della sede presso cui esercitano le proprie funzioni, anche dai rispettivi datori di lavoro.
L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il certificato verde è necessario per accedere ai luoghi di lavoro. Quindi i controlli dovranno essere effettuati all’accesso ma potranno essere effettuati anche a campione.
Le sanzioni per chi è sprovvisto di Green Pass
Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. Le cifre sono uguali sia nel pubblico che nel privato.
Inoltre, il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde e, dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro risulterà sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Viene comunque mantenuto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La ratio della norma si fonda sulla necessità di applicazione del green pass ovunque fosse possibile controllare, quindi nei posti di lavoro. Dove c'è una porta di accesso si applica il green pass. Se il professionista è un lavoratore autonomo è tenuto al green pass, poi si regolerà con i suoi clienti in ragione a specifici protocolli previsti per la sua professione" ha detto il ministro.
Considerazioni finali
Bisognerà capire se la norma in oggetto, prevede anche le conseguenze e le sanzioni previste per il lavoratore autonomo (possessore di partita iva) che presta la propria opera presso un ente pubblico o privato. Certamente il professionista, non essendo contrattualmente vincolato da un rapporto di subordinazione con il datore di lavoro e non dovendo rispettare orari prestabiliti per lo svolgimento delle sue mansioni, non potrà essere in alcun caso considerato assente ingiustificato dal luogo di lavoro e, quindi, non gli potrà essere sospesa la retribuzione (come nel caso in cui il rapporto di lavoro sia di natura subordinata). Il datore di lavoro, in questo caso, potrà solo impedirgli l’accesso presso la sede lavorativa nel caso in cui fosse sprovvisto della certificazione vaccinale o da tampone (eseguito nell’arco delle 48 ore precedenti). La questione è diversa, a nostro parere, se il contratto con il quale è stato conferito l’incarico al professionista, oltre a prevedere il numero di ore che egli dovrà svolgere, stabilisca anche specifiche modalità lavorative per le si rende necessario l’accesso nelle sedi dell’ente datore di lavoro.
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