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SE STAI DIETRO AL MOTORINO E CADI: QUALI DIRITTI?

Il passeggero trasportato dietro una moto, un motorino o uno scooter ha diritto, in caso di caduta o incidente stradale, al risarcimento del danno da parte dell’assicurazione del conducente, anche se la responsabilità dell’urto è di quest’ultimo. Ma è necessario che il passeggero, che si trovava dietro il motociclista, dimostri che si è fatto male proprio cadendo dalla moto. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].


Facile dire «Mi sono fatto male cadendo dal motorino su cui ero trasportato». Bisogna anche provarlo. Diversamente, chiunque potrebbe ottenere facili risarcimenti dall’assicurazione del conducente. Così, la legge da un lato tutela il passeggero – riconoscendogli il diritto al risarcimento a prescindere dalla responsabilità di chi guidava – ma, dall’altro lato, gli richiede un importante onere: quello di dimostrare:

  • l’esistenza dell’incidente stradale,

  • di essersi trovato a bordo del mezzo proprio in quel momento,

  • che i danni lamentati siano effettivamente derivati dalla caduta dalla moto. È quello che gli avvocati chiamano «rapporto di causalità», ossia la dimostrazione che tra le lesioni e la caduta vi sia un rapporto di causa ed effetto, dove la causa è appunto la caduta e i danni fisici sono l’effetto, la conseguenza. Il passeggero che non riesce a dare le prove né dell’incidente stradale, né di essersi fatto male a seguito di tale evento non può ottenere il risarcimento del danno. Tuttavia, qualora tale dimostrazione venga fornita in modo corretto, l’assicurazione non può negare il risarcimento neanche se la responsabilità dell’incidente è stata del conducente.Onere probatorio a carico del passeggero di uno scooter coinvolto in sinistro stradale.

Nella sentenza in commento la Cassazione ricorda quali prove deve fornire il passeggero di un motorino, una moto o uno scooter nel momento in cui, caduto dal mezzo, chiede il risarcimento del danno all’assicurazione del conducente. Egli deve dimostrare:

  • di essersi trovato a bordo della moto, del motorino o dello scooter;

  • che tale mezzo sia caduto provocando quindi la caduta del passeggero;

  • che quest’ultimo ha riportato lesioni;

  • che tali lesioni siano state causate appunto dall’incidente stradale e non da altre cause.










È appena il caso di dire che le stesse regole valgono nel caso in cui l’incidente avvenga su un’auto. In tal caso, il passeggero – sia che questi si trovasse sul posto davanti che su uno di quelli posteriori – ha diritto al risarcimento del danno da parte dell’assicurazione del proprietario del mezzo a prescindere dalle responsabilità di quest’ultimo nell’incidente. Egli però, anche in questo caso, deve dimostrare:

– che si è verificato un incidente stradale;

– di essersi trovato a bordo auto come trasportato proprio al momento del sinistro;

– di aver riportato le lesioni;

– che tali lesioni siano dipese proprio dall’incidente e non da altre ragioni.


Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 luglio – 13 ottobre 2016, n. 20654

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