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Come interrompere la prescrizione


Per interrompere il decorso della prescrizione è necessario che il creditore della prestazione invii un sollecito, dal cui tono risulti inequivoca la volontà di ottenere l’adempimento spontaneo o, in alternativa, attraverso il ricorso al giudice.

Allo stesso modo interrompe la prescrizione anche la notifica di un atto giudiziario volto a conseguire una sentenza di condanna a quella specifica prestazione non adempiuta.

Infine, interrompe la prescrizione anche il riconoscimento del debito o del diritto altrui proveniente dalla controparte e firmato da quest’ultima. Sul punto, peraltro, proprio ieri è intervenuto un chiarimento della Cassazione che è utile commentare. Ma procediamo con ordine.


Per interrompere la prescrizione è necessario un atto, proveniente dal creditore, volto a porre in mora il debitore. Il contenuto della missiva deve essere, dunque, quello tipico di una diffida e, in particolare, devono risultare in modo inequivoco:

– le generalità del creditore;

– le generalità del debitore;

– la specifica prestazione richiesta (per es. il pagamento di una somma di denaro);

– la causa che ha generato l’obbligazione (per es. il riferimento a un contratto, un prestito, un danneggiamento, ecc.);

– il termine entro il quale si chiede la prestazione (che potrebbe essere anche inferiore ai 15 giorni indicati dal codice civile, se la natura della prestazione lo consente: si pensi alla restituzione di poche decine di euro).

Ad ogni buon conto è sempre bene aggiungere, come postilla, la precisazione che la lettera costituisce atto di interruzione della prescrizione.


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