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Rottamazione e rateizzazione cartelle Equitalia



Nel decreto legge 193/2016, collegato alla legge di bilancio 2017, è stata approvata la "rottamazione" delle vecchie cartelle di Equitalia.


Questa nuova "sanatoria", diversamente dalla precedente che contemplava un unico pagamento, prevede che le cartelle possano essere saldate a rate. E' previsto inoltre il taglio delle sanzioni e degli interessi (e non solo degli interessi come la precedente) che si affianca, peraltro, a numerose altre novità.


In sede di conversione, il DL sta subendo una serie di importanti emendamenti che ne hanno ridisegnato la fisionomia in maniera non irrilevante. Vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando.


L'art. 6 del D.L 193/2016, intitolato "definizione agevolata", nella sua formulazione originaria prevede che : " Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate".

Tale articolo è quello che sta subendo le modifiche più rilevanti in sede di conversione, dato che l'emendamento recentemente approvato dalla Camera ha incluso nella sanatoria anche i carichi affidati ad Equitalia nel 2016 e ha aumentato il numero massimo di rate da quattro a cinque (con scadenza luglio 2017, settembre 2017, novembre 2017, aprile 2018, settembre 2018). In ogni caso, almeno il 70% del debito deve essere pagato entro la fine del 2017.

L'inclusione del 2016, peraltro, comporta delle conseguenze da non sottovalutare.

In particolare essa, nel determinare lo slittamento di tutte le scadenze, ha posticipato anche il termine entro il quale è possibile chiedere o integrare la domanda di rottamazione, fissandolo al 31 marzo 2017.

A tal proposito si segnala che, per presentare la domanda, il debitore deve manifestare all'Agente della Riscossione, ADR o Equitalia, la sua volontà di avvalersi della sanatoria e che potrà farlo semplicemente scaricando il modulo messo a disposizione da Equitalia nel proprio sito (scaricabile qui nella sezione modulistica).

Il debitore dovrà dichiarare inoltre in quante rate intende saldare il debito ed eventuali pendenze di giudizio aventi ad oggetto i carichi a cui si riferisce la dichiarazione, assumendo contestualmente l'impegno di voler rinunciare al giudizio.

Considerato, inoltre, che gli adempimenti di competenza dell'agente della riscossione relativi al 2016 potrebbero non essere, per ragioni di tempo, eseguiti prima della scadenza del 31 marzo, si prevede che Equitalia debba avvertire l'interessato, a mezzo posta ordinaria, dell'esistenza di partite che le sono state affidate ma con riferimento alle quali non è ancora stata notificata la cartella, né è stata trasmessa la raccomandata susseguente agli accertamenti esecutivi né è stato notificato l'avviso di addebito.


Ovviamente, sono previsti dei casi di decadenza dalla sanatoria.

In particolare, si tratta delle ipotesi di pagamento insufficiente o di versamento in ritardo anche di un solo giorno.

In ogni caso, anche qualora si decada dalla possibilità di avvalersi della sanatoria, resta possibile chiedere la dilazione del debito residuo, purché la notifica dell'accertamento esecutivo, dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento non siano avvenuti più di 60 giorni prima della presentazione della relativa domanda.


Per quanto riguarda, invece, le rate in scadenza a partire dal 1° gennaio 2017, si prevede la possibilità di sospensione di tutti i pagamenti sino alla prima rata fissata per la rottamazione.

Fonte: Equitalia: guida alla rottamazione delle cartelle (www.StudioCataldi.it)

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