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Ricorso d’urgenza al Tribunale ex art. 700 cpc. Cos'è e quando è possibile?


Non sempre è necessario attendere i lunghi (e costosi) tempi di una casa per ottenere tutela dal giudice: è infatti possibile, a determinate condizioni dettate dall’articolo 700 del codice di procedura civile (da cui appunto il nome “ricorso ex art. 700 cpc”) una tutela d’urgenza, ossia in tempi relativamente brevi rispetto al processo ordinario.

La durata della procedura dipende principalmente dalla complessità della vicenda: si va da una media di 4-5 mesi per le questioni che possono essere decise solo sulla base della lettura di documenti a 9-10 mesi, invece, per le controversie più complesse, che richiedono ad esempio l’esame di testimoni (in questo caso, però, si chiamano “informatori”).


Anche il costo è dimezzato rispetto al giudizio tradizionale: da un lato, infatti, il contributo unificato da pagare è quello previsto per il corrispondente scaglione ridotto della metà; dall’altro lato anche l’avvocato presenterà una parcella più ridotta per un’attività che richiede sicuramente minor impegno dal punto di vista della presenza in udienza (come detto, tutto si risolve generalmente in due o tre udienze al massimo).


Nella lettura del codice è facile comprendere cosa sia e quando sia possibile ricorrere all’articolo 700: chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far riconoscere e far tutelare il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice un provvedimento d’urgenza che appare secondo le circostanze il più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Tre sono i presupposti richiesti dal codice di procedura civile per poter procedere al ricorso d’urgenza.


Innanzitutto la legge richiede che vi sia la necessità di una tutela immediata del diritto, tutela che altrimenti verrebbe irrimediabilmente frustrata qualora si procedesse per le vie ordinarie e si attendessero i tempi di una sentenza ordinaria. In altre parole vi deve essere un pericolo imminente di un pregiudizio che minacci irreparabilmente il diritto.


Si pensi, ad esempio, all’assegnazione di supplenze scolastiche la cui graduatoria penalizzi un soggetto che, invece, avrebbe diritto ad essere prescelto per primo. È chiaro che se l’insegnante dovesse impugnare le scelte del ministero con una causa ordinaria, la sentenza uscirebbe molto tempo dopo la fine dell’anno scolastico e, quindi, l’eventuale vittoria non avrebbe più ragione d’essere. Il ricorso cautelare d’urgenza, invece, elimina questo problema, anticipando la tutela.

Un altro esempio è quello della pubblicazione di una notizia menzognera o un’offesa su internet: per ottenere un’immediata cancellazione dello scritto, prima che esso spopoli sul web, l’unico modo è quello di ricorrere all’articolo 700.

Questa prima condizione viene detta, nel gergo tecnico che richiama il latino, “periculum in mora”, ossia il pericolo nel caso di ritardo. Noi la potremo più sinteticamente chiamare “urgenza”.


Il secondo requisito richiesto dalla legge è la probabile esistenza del diritto che si vuole tutelare; in pratica, il diritto fatto valere deve essere verosimile già dalla lettura delle carte e senza procedere a un’istruttoria particolarmente approfondita. Insomma, già sulla base delle prove portate in giudizio e analizzate “con la fretta” di un giudizio urgente, il magistrato deve convincersi delle ragioni del ricorrente.


Questa seconda condizione viene detta, in gergo tecnico che richiama anche in questo caso il latino, “fumus boni iuris”, ossia l’apparenza (simile al fumo) di un valido diritto. Noi la potremo chiamare più facilmente “verosimiglianza del diritto”.


La parte interessata può ricorrere al procedimento d’urgenza se non è possibile chiedere altre misure cautelari tipiche (come il sequestro, una denuncia di danno temuto o di nuova opera) o quando la misura cautelare tipica non è adeguata a garantire la soddisfazione delle posizioni soggettive lese nei tempi necessari per la definizione del giudizio.


Se il giudice ritiene che uno dei due presupposti (o entrambi) per il ricorso alla tutela cautelare non sussistano, rigetta il ricorso, eventualmente condannando alle spese processuali la parte ricorrente. Questo però non significa che non si possa più fare nulla: il ricorrente potrà ricominciare la causa, questa volta però attivando il procedimento ordinario (e pagando nuovamente – questa volta per intero – il contributo unificato e l’onorario all’avvocato).


Il tribunale è molto rigoroso nel valutare l’urgenza, onde evitare che tutti possano ricorrere a tale strumento, eludendo la via maestra della causa ordinaria. Dunque, solo con la piena dimostrazione che, attendendo i tempi di una causa ordinaria, non ci sarebbe più modo di ottenere tutela, è possibile accedere al ricorso ex art. 700.

C’è invece più flessibilità sul secondo presupposto, quello della sussistenza del diritto. Infatti, il giudice tende comunque ad analizzare compiutamente la fattispecie, basandosi sulla base delle prove offerte dal ricorrente. Se queste sono insufficienti, rigetta il ricorso proprio per difetto di prova e non per carenza della verosimiglianza del diritto.


Sulla base dei precedenti giurisprudenziali, ecco qualche esempio in cui è possibile ricorrere all’articolo 700 cpc:

  • ordine alle società erogatrici di non sospendere la somministrazione di luce, gas o del servizio telefonico nei confronti di un’impresa per evitare un pregiudizio irreparabile alla produzione;

  • ordine ai debitori di pagare i loro debiti per evitare il pericolo di insolvenza dell’impresa;

  • inibizione dell’attività di concorrenza sleale attuata mediante pubblicità comparativa o denigratoria;

  • inibitoria dell’utilizzo dell’immagine di un soggetto, senza il suo consenso, per pubblicizzare una manifestazione politica;

  • rimozione di materiale lesivo della riservatezza (nel caso di specie: corrispondenza confidenziale illecitamente pubblicata) dal sito web di un quotidiano, trattandosi di cancellazione che non esclude la conservazione del materiale nell’archivio informatico o cartaceo della testata giornalistica non visionabile dal pubblico;

  • reintegrazione in via d’urgenza nel posto di lavoro (ad es. in caso di perdita dell’unica fonte di sostentamento per il lavoratore e la sua famiglia a seguito di licenziamento illegittimo); detta tesi però non è condivisa da tutti i giudici;

  • ordine di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con le proprie condizioni di salute se questi è portatore di patologie;

  • sospendere il trasferimento di un lavoratore con familiare a carico colpito da handicap;

  • ordine di pagamento di assegno periodico per mantenere il minore in pendenza della causa per la dichiarazione giudiziale di paternità;

  • ordine di somministrazione gratuita di un farmaco;

  • richiesta di immediata cessazione dei rumori in condominio che superano la soglia della normale tollerabilità e cagionino al comodatario di un immobile stress, labilità emotiva, esasperazione, riduzione della capacità di concentrazione, provocando (pur senza causare una malattia psico-fisica) comunque un’alterazione delle sue quotidiane abitudini di vita;

  • ordine al condominio di fornire al condomino la documentazione (prima negatagli) relativa al nominativo e alle quote millesimali dei singoli condomini al fine di agire in via esecutiva verso i singoli condomini suoi debitori.










  • Se il giudice accoglie il ricorso, la parte ottiene un titolo esecutivo che potrà far valere nei confronti dell’avversario al pari di una normale sentenza. Al contrario di quanto avveniva in passato, la parte vincitrice non deve più fare alcunché, né promuovere una causa ordinaria che confermi l’ordinanza ottenuta in via d’urgenza.

Se invece il giudice rigetta il ricorso, il ricorrente può presentare reclamo entro 15 giorni al collegio del medesimo tribunale.

La parte soccombente può anch’essa presentare reclamo nel medesimo termine.

Il giudice adotta discrezionalmente la misura cautelare che gli appare più idonea ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, indicando dettagliatamente le modalità di attuazione della misura, la quale non deve produrre effetti di natura irreversibile o difficilmente eliminabili all’esito dell’eventuale giudizio di merito.


Il procedimento cautelare d’urgenza inizia con il deposito di un ricorso da parte dell’interessato. Egli deve indicare:

  • il fatto e la lesione del diritto;

  • gli elementi di prova supporto della propria pretesa, allegando documenti e/o indicando sommari informatori che (proprio come i testimoni) possano confermare la tesi del ricorrente;

  • gli elementi della futura domanda di merito, cioè il diritto sostanziale che si vuole tutelare, anche se la successiva instaurazione del processo non è obbligatoria.

  • deve descrivere il contenuto del provvedimento richiesto (dal momento che, a differenza degli altri tipi di cautela, il contenuto non è predeterminato dalla legge).

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