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Debiti per utenze domestiche. Quando si prescrivono?


Cari amici di Studio Legale nel Sociale, oggi parleremo di un problema che spesso ci troviamo ad affrontare quando ci viene intimato di adempiere a debiti per utenze domestiche di qualche anno fa.

Va precisato, innanzitutto, che le fatture (spesso molto elevate) per utenze domestiche e relative al consumo pluriennale dell’utenza (energia elettrica, servizio idrico, servizio telefonico ecc).


Talvolta le situazioni si complicano con l’intervento di società per il recupero dei crediti che, pur di recuperare il credito presunto, utilizzano (molto spesso) metodi poco rispettosi delle leggi vigenti in materia.


Cominciamo dall’inizio. Innanzitutto i crediti relative alle utenze domestiche hanno una durata di 5 anni come stabilito (per la precisione) dall’articolo 2948 del codice civile. Ovvero se, dal momento dell’avvenuto consumo sino al momento della richiesta vera e propria del corrispettivo economico, non sono intervenute comunicazioni ufficiali (raccomandate con ricevuta di ritorno e documenti similari) e contestualmente sono passati oltre 5 anni tutto ciò che è relativo al consumo predente ai 5 anni stessi si considera prescritto.


Facciamo un esempio pratico per capire bene. Mario Rossi vende un suo appartamento nell’aprile 2006. L’ultima fattura emessa dal gestore del servizio elettrico e relativa al conguaglio per il consumo dal 2004 al 2006 non viene recapitata al signor Rossi se non in gennaio 2010. Ovviamente la richiesta di pagamento datata gennaio 2010 viene richiesta regolarmente con raccomandata a/r.


Il signor Rossi (nella fattispecie) dovrà pagare dunque a partire dal gennaio 2005 sino all’aprile 2006 mentre la parte dei consumi per il periodo che va dal 2004 e sino a dicembre 2005 è considerata prescritta e quindi deve essere stornata.


Nella fattispecie, per le utenze relative all’energia elettrica si può ottenere (per la parte restante da pagare) un’adeguata rateizzazione così come stabilito dal comma 6 dell’articolo 10 della delibera n. 229/01 (”Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due”)


Ovviamente, le società che prestano servizi a rete per le utenze domestiche non sono inclini a riconoscere in maniera automatica quanto sopra descritto e, ad onor del vero, tal volta tendono a negare i diritti sopra sostenuti.

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