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Pacca sul sedere, è violenza sessuale


Per qualche uomo è un gesto scherzoso, c’è addirittura chi lo interpreta come un complimento: ma non è così per la legge che qualifica la pacca sul sedere come violenza sessuale. A ricordare la corretta definizione dello schiaffo sulle natiche è una sentenza di ieri della Cassazione [1]. Il sedere resta una zona erogena e – al pari della scollatura, delle cosce e di ogni parte “intima” del corpo femminile – non può essere sfiorato se non si vuole subire una denuncia e un procedimento penale.

Non importa se l’intento di chi dà la pacca sul sedere è quello di compiere un atto di libidine e realizzare una soddisfazione di tipo sessuale: secondo la Suprema Corte, il gesto in sé per sé è sufficiente per far scattare il reato di violenza sessuale, a prescindere anche del tempo in cui la mano si è intrattenuta sulle natiche femminili. Ciò che conta, sanciscono i giudici del “Palazzaccio”, è «la natura oggettivamente sessuale» del comportamento posto in essere volontariamente. E, ovviamente, non ci deve essere il consenso della “vittima”


La natura del reato richiede il «dolo» del colpevole: in altri termini, la pacca sulla natica, per costituire violenza sessuale, deve essere volontaria. Se è avvenuta per colpa, distrazione o, magari, per una spinta dovuta all’accalcarsi della folla, non può esserci alcuna condanna penale.

Già in passato la Cassazione [2] ha avuto modo di confermare tale principio

In tema di violenza sessuale – ha chiarito la Corte – la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, oppure in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, limiti la libertà di autodeterminazione della persona offesa nella sua sfera sessuale.

Ed ancora: « Il palpeggiamento delle natiche (anche di breve durata) costituisce atto sessuale che integra il reato di violenza, in quanto l’autore commette un’effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, ed essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto consegua o meno la soddisfazione erotica» [3]. Pertanto «Deve includersi nella nozione di atti sessuali il “palpeggiamento” delle natiche in quanto tale comportamento costituisce una effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima e, sebbene superficiale, integra una oggettiva manifestazione di sessualità».

Rientrano nella violenza sessuale, in definitiva, tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo con invasione della sfera sessuale dello stesso, mediante un, sia pur superficiale, rapporto “corpo a corpo”, non necessariamente limitato agli organi genitali in senso stretto, ma può riguardare anche quelle altre parti anatomiche, cosiddette «erogene», che normalmente e notoriamente, sono oggetto di concupiscenza sessuale.


Per il reato basta la coscienza e volontà di compiere atti di invasione nella sfera sessuale altrui senza che rilevino le finalità del colpevole (come il soddisfacimento dell’istinto sessuale), che pur nella generalità dei casi, di fatto, ne costituiscono il movente [4]. Il che in pratica vuol dire che non contano le intenzioni: non importa cioè se la pacca sul sedere è stata data con lo scopo di fare uno scherzo, un “complimento” o un atto di spavalderia e di gretta “superiorità maschile”. Il solo gesto è di per sé sanzionabile penalmente.

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