top of page

Notizie e aggiornamenti

Vicino di casa troppo rumoroso. Come comportarsi?


A minare la tranquillità dei rapporti tra condomini è quasi sempre il rumore prodotto dal vicino di casa: problema questo che spesso si riversa in assemblea e crea rivalità, fronti opposti e contestazioni di tutti i tipi. In verità, il tipo di difesa da adottare dipende proprio dall’entità dei rumori: è questa a determinare la distinzione tra azione penale (denuncia-querela ai carabinieri) o azione civile (volta solo ad ottenere il risarcimento del danno).

A chiarire come comportarsi con un vicino rumoroso è anche una recente sentenza della Corte di Appello di Cagliari la quale ricorda la distinzione tra il semplice illecito civile e quello penale. In particolare, all’interno di un condominio, il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone scatta solo se i rumori siano tali da impedire il riposo degli occupanti di tutto l’edificio, o quanto meno della maggior parte di essi. Se, invece, il disturbo è arrecato o percepito ad uno solo dei condomini, si configura semplicemente un illecito civile.

Questo insegnamento risulta fondamentale se non si vuole sbagliare nel tipo di azione da intraprendere contro il vicino rumoroso e imboccare subito la via giusta:

  • dovrai procedere a chiamare i vigili urbani o i carabinieri e sporgere denuncia-querela nel caso in cui i rumori siano di entità tale da essere percepiti non solo da te, ma da tutto il vicinato (il quartiere circostante o la maggior parte dei condomini dell’edificio);

  • dovrai invece incaricare il tuo avvocato di avviare una causa civile per il risarcimento del danno (eventualmente preceduta da un ricorso in via d’urgenza per ottenere l’immediata cessazione dei rumori) se le molestie acustiche danno fastidio solo a te o, al massimo a chi, come te, vive immediatamente accanto, sopra o sotto il vicino rumoroso.

Il reato di disturbo della “quiete pubblica”, insomma, si verifica solo quando il vicino rumoroso dà fastidio a un numero indeterminato o indeterminabile di persone, avendo gli schiamazzi la capacità di propagarsi tutto attorno all’abitazione e non solo da chi vi è confinante. L’accertamento del reato non pregiudica la possibilità di ottenere il risarcimento del danno: facoltà che può essere esercitata in due diversi modi:

  • costituendosi parte civile nel processo penale: in tal caso, con la sentenza di condanna, il giudice addebita sul responsabile una provvisionale, salvo poi una più precisa quantificazione con apposita causa di tipo civile

  • oppure avviando, all’esito del processo penale, una causa civile volta proprio ad ottenere il risarcimento del danno.

Se però non ci sono i presupposti del reato, si può direttamente agire in via civile. Anche in questo caso ci sono due possibilità:

  • con un ricorso in via d’urgenza (cosiddetto ricorso all’articolo 700) si può ottenere, in una prima battuta, l’ordine di cessazione dei rumori e/o l’eventuale insonorizzazione dell’appartamento, per poi chiedere in una causa ordinaria anche il risarcimento del danno (il risarcimento non può essere richiesto nel ricorso all’articolo 700);

  • con una causa ordinaria (molto più lunga del ricorso all’articolo 700) chiedere direttamente la cessazione dei rumori e il risarcimento del danno.

Se però ti stai chiedendo come comportarsi con un vicino rumoroso nell’immediatezza, per poter dormire la notte, è bene che tu sappia un paio di cose che, di norma, creano equivoci imbarazzanti nei condomini:

  • non esistono orari prestabiliti dalla legge durante i quali non fare assolutamente rumore. Il codice civile stabilisce solo il divieto di produrre rumori superiori alla normale tollerabilità: si tratta di un limite molto generico che però consente di valutarlo in base alle circostanze del caso. Così la soglia dell’intollerabilità del rumore è più alta durante le ore notturne che in quelle diurne, in un appartamento posto in un quartiere residenziale piuttosto che in un centro urbano (dove la soglia del rumore di fondo, generato dalle strade e dal traffico, impone di non cadere in eccessi di intransigenza), ecc. Così, ad esempio, fare le pulizie di casa alle 6 di mattina è sicuramente un comportamento intollerabile, mentre lo è chi utilizzi l’aspirapolvere alle 12 della mattina;

  • non è detto che il regolamento di condominio disciplini le ore di silenzio; ma qualora lo faccia, in tali frangenti l’obbligo del silenzio è sicuramente più rigoroso rispetto ai limiti fissati dal codice civile. In tal caso, quindi, bisognerà non solo rispettare la «normale tollerabilità», ma prestare ulteriore attenzione a non creare qualsiasi forma di rumore;

  • salvo nel caso in cui il regolamento di condominio non preveda specifici obblighi, è inutile chiamare l’amministratore di condominio, il quale non ha competenza nel gestire le liti tra i condomini, attenendo questi ai loro rapporti privati;

  • allo stesso modo è incompetente il sindaco o l’Asl. Quest’ultima viene spesso chiamata quando ci sono cani che abbaiano; il rumore degli animali, però, non è di competenza delle autorità sanitarie, le quali possono intervenire invece se le condizioni igieniche in cui versa l’animale possono creare pericolo per la salute pubblica (si pensi a un cortile pieno di escrementi che non viene mai lavato).

Ultimo capitolo su come comportarsi con un vicino rumoroso è la raccolta delle prove. Queste non devono necessariamente essere registrazioni o perizie fonografiche. Il giudice – sia nell’ambito della causa civile che penale – può basarsi anche sulle testimonianze dei vicini di casa che possono confermare l’intollerabilità della soglia dei rumori.

Se sei in affitto e non vuoi né affrontare discussioni con il molestatore, né tantomeno avviare cause, ma nello stesso tempo vuoi affrontare, nel più breve dei termini, il problema su come comportarsi con il vicino rumoroso devi comunicare al padrone di casa la disdetta del contratto. Secondo infatti la giurisprudenza si può recedere anticipatamente dalla locazione in presenza di rumori molesti.

Fonte: approfondimenti su articolo di La legge per tutti

Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
bottom of page