Infedeltà coniugale. Il coniuge tradito può abbandonare il tetto coniugale?
Non è obbligatorio vivere sotto lo stesso tetto di chi commette adulterio: così, in caso di infedeltà, il coniuge tradito può andare via di casa senza perciò rischiare l’addebito nella successiva separazione (Cass. sent. n. 7469/2017 del 23.03.2017). Questo perché la convivenza è diventata intollerabile non già a seguito dell’abbandono dell’abitazione, ma per la relazione extraconiugale. A chiarirlo è la Cassazione con una recente sentenza. La Corte non fa che ribadire un orientamento ormai costante: in presenza di due comportamenti posti da tutti e due i coniugi ed entrambi contrari alle regole del matrimonio, la separazione va addebitata a colui che, per primo, con la propria condotta, ha decretato la fine dell’unione. È questo comportamento, infatti, a rendere l’altrui violazione non già causa, ma conseguenza di una situazione ormai irrimediabilmente compromessa. Tradotto in termini concreti: si può andare via di casa se il coniuge tradisce.
Il tradimento è una violazione sufficientemente grave per far presumere che la fine della comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia dovuta ad esso. Per cui, chi vuol addebitare la separazione all’altro coniuge andato via di casa deve anche dimostrare che il precedente tradimento era stato perdonato e che la coppia non era in crisi: insomma, deve dimostrare al giudice che l’infedeltà era stata superata e che la separazione è stata determinata unicamente dall’abbandono del tetto coniugale. In assenza di tale prova, se il tradimento è anteriore, il coniuge fedifrago subirà l’addebito.
La Cassazione chiarisce questi aspetti dando un importante suggerimento pratico per tutti quei casi in cui il marito o la moglie scopre il tradimento del coniuge: non c’è bisogno di scrivere una lettera o firmare un accordo per ufficializzare la crisi e formalizzare la propria decisione di andare via di casa. Si può sbattere la porta in faccia all’infedele e non tornare più senza alcun rischio nella successiva causa di separazione.
È legittimo l’allontanamento dalla casa coniugale legato alla scoperta della relazione del coniuge con un’altra persona, vera causa della fine del rapporto che giustifica l’abbandono del tetto.
L’allontanamento dalla casa coniugale – commenta la Cassazione nel caso di specie – non costituisce «violazione del dovere di coabitazione, essendo stato determinato dalla scoperta di una relazione intrapresa dal coniuge con un’altra persona, e individuando proprio in tale circostanza la causa dei litigi tra i coniugi e dell’irreversibile crisi del nucleo familiare, con la conseguente addebitabilità della separazione» al fedifrago.
Fonte: La legge per tutti