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Addebito illegittimo da Telecom. Attenzione!!!


Finalmente è arrivata la condanna di Tim (ex Telecom) da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’offerta TimVision, il decoder in realtà “imposto” agli utenti che aderiscono all’offerta di una linea telefonica e dati. La compagnia telefonica, dopo aver registrato il consenso vocale dell’utente, invia a casa di quest’ultimo, dopo qualche giorno, un delegato per la consegna del decoder TimVision, decoder mai chiesto dal consumatore e di cui lo stesso non è mai stato informato nel corso della registrazione vocale. Il postino non fa firmare alcuna quietanza o ricevuta al destinatario, il che esclude peraltro ogni certezza sull’effettiva consegna del pacco.

Il costo del comodato viene ugualmente addebitato in bolletta nonostante l’utente non sia mai stato informato della (cosiddetta) “offerta” TimVision né l’abbia mai richiesta.

Non solo. Se l’utente vuole restituire il decoder TimVision è costretto a perdere un giorno alla posta e rispedirlo a proprie spese alla Tim (ex Telecom) che poi provvede a rimborsare i costi di spedizione: una pratica per disincentivare il recesso.

Non contenta di ciò, la società quasi mai spedisce all’utente le condizioni generali di contratto scritte, come richiede invece la legge (consulta l’articolo Registrazione vocale del contratto telefonico: è valido?). Una copia delle stesse deve essere restituita controfirmata dall’utente.

A dire il vero, quando spedisce la copia del contratto, la Tim vi provvede con lettera semplice. Non utilizzando la raccomandata non è mai in possesso della prova dell’adempimento all’obbligo imposto dalla normativa di settore.

Ciliegina sulla torta: per disdire il contratto Tim e TimVision è necessario inviare una raccomandata a.r. Se provate a telefonare agli operatori vi dicono che non esistono Pec di Telecom o Tim. Cosa sicuramente non vera perché tutte le società sono obbligate per legge a dotarsi di posta elettronica certificata, che la legge ha equiparato alla raccomandata tradizionale. Anche questo è un abuso, un modo per disincentivare l’utente dalla disdetta del contratto.

L’Agcm (l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha quindi dichiarato vessatorie alcune clausole contrattuali della Telecom e la società è stata perciò sanzionata. Al centro del giudizio alcune clausole contrattuali relative alle condizioni generali di abbonamento ad alcuni servizi («condizioni generali di abbonamento ai servizi mobili di Tim» e «condizioni generali di abbonamento ai servizi mobili di Tim»), o per la fruizione di alcuni contenuti (ad esempio il servizio TIMvision del contratto di telefonia fissa e abbonamento TIMvision con decoder incluso).

Le summenzionate clausole sono state dichiarate vessatorie .

A tal fine l’Autorità dispone che la società Telecom pubblichi, «a propria cura e spese, un estratto del provvedimento» per intero e fedelmente, sulla homepage del sito societario. In caso di inottemperanza «l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro».


Fonte: La legge per tutti

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