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Scattano gli interessi di mora per chi paga in ritardo un lavoratore autonomo.


Chi non paga subito la fattura a un lavoratore autonomo – ossia un titolare di Partita Iva – dovrà poi corrispondere degli interessi di mora più alti rispetto a qualsiasi altro debito. In particolare, il saggio è fissato all’8%. Ma ciò vale solo se il debitore è un’impresa o un imprenditore, una pubblica amministrazione, un professionista o un altro lavoratore autonomo. Per tutti gli altri debitori vale il tasso legale degli interessi che, attualmente, è allo 0,1%. A stabilirlo è la legge denominata Job Act degli autonomi, di recente approvata in via definitiva dal nostro Paese. Ma procediamo con ordine e vediamo come cambiano gli interessi ai lavoratori autonomi per mancato pagamento della fattura.

Non bisogna essere necessariamente un professionista iscritto a un albo o a una Cassa di previdenza “speciale” per aver diritto alla tutela rafforzata in caso di mancato pagamento di una fattura. Il nuovo decreto legge si applica a tutti i titolari di partita Iva che non siano imprenditori e che, quindi, svolgono un’attività di lavoro autonomo. In cosa consiste? Cerchiamo di spiegarlo in parole semplici.

Quando non si paga un debito alla scadenza concordata in contratto, il creditore è libero di richiedere, da quel giorno, oltre alla somma inizialmente pattuita, anche gli interessi calcolati sulla prima. Tali interessi vengono detti «moratori» (il nome richiama appunto il concetto di «moroso» ossia di ritardatario nel pagamento del debito) e sono una vera e propria sanzione per chi non è adempiuto agli accordi. Si distinguono così dagli interessi «corrispettivi» che sono invece quelli dovuti a seguito del prestito di una somma di denaro (si pensi a quelli corrisposti alla banca in caso di mutuo o finanziamento).


Perché inizi a decorrere il conteggio degli interessi moratori è necessario che il termine ultimo di pagamento del debito sia scaduto. E questo non sempre è agevole da determinare quando non c’è un contratto scritto che fissa la data in cui è necessario onorare la fattura. Così in questi casi, se non si può evincere dalla natura della prestazione, di solito detto termine viene fatto iniziare dalla lettera di diffida con cui il creditore sollecita il pagamento del dovuto. Ed è quanto accade spesso con i professionisti. Tuttavia nulla toglie che il decorso degli interessi moratori possa essere fatto decorrere da un momento anteriore, quando risulta che la prestazione – già compiuta – doveva essere onorata in precedenza.

Chiarita la natura degli interessi moratori, vediamo ora a quanto ammontano. Qui interviene la riforma di cui abbiamo parlato in apertura. Il Job Act autonomi fissa il tasso degli interessi moratori all’8% (calcolato ovviamente sul corrispettivo dovuto); inoltre viene stabilito che gli interessi iniziano a decorrere dopo la scadenza del termine per il pagamento che, di solito, è il momento della consegna della fattura.

Il tasso dell’8% era già previsto per i ritardi nei pagamenti alle imprese; ora viene esteso anche a tutti i titolari di Partita Iva che, in forza di ciò, potranno applicare un interesse moratorio più alto in caso di inadempimento da parte del proprio cliente. Ma non a qualsiasi tipo di cliente, bensì solo nei confronti di imprese, pubbliche amministrazioni e altri lavoratori autonomi. Insomma, ad essere interessate dagli interessi all’8% sono solo le «transazioni commerciali» ossia i contratti, comunque denominati, tra imprese oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. E nel concetto di «imprese» ora viene incluso anche il lavoratore autonomo con partita Iva.

Quindi, ora non vi sono più dubbi circa l’applicazione delle regole cosiddette “europee” per gli interessi di mora a tutti i lavoratori autonomi (non imprenditori).

Non sono interessati a questa disciplina i privati e gli enti associativi aventi scopo non economico (associazioni e fondazioni) nel momento in cui non svolgono attività d’impresa.

In tutti gli altri casi, il tasso di interesse moratorio resta fissato alla misura indicata periodicamente con decreto ministeriale che, attualmente, è allo 0,1%.

Con la riforma viene poi chiarito che gli interessi moratori decorrono, senza bisogno di alcuna lettera di diffida, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Se le parti non hanno individuato un termine, gli interessi moratori decorrono, per legge, dopo 30 giorni dalla data:

  • di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

  • di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento ovvero «quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi»;

  • dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.


Fonte: La legge per tutti









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