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Assegno divorzile. Il nuovo orientamento della Cassazione


Assegno divorzile. Il nuovo orientamento della Cassazione rende possibile agire per una revisione del quantum.

Lo scopo dichiarato della recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 11490 del 2017 è quello "di evitare rendite parassitarie ed ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto personale sciolto”. La Corte richiama quindi ad una rigorosa applicazione dell'art. 5 della l. n.898 del 1970.Secondo la Cassazione il Tribunale per stabilire la fondatezza della domanda del coniuge richiedente l'assegno deve operare un doppio scrutinio. Deve verificare, in un primo tempo se la domanda dell’ex coniuge soddisfa le relative condizioni di legge, con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo e della stabile disponibilità di una casa di abitazione. in secondo luogo deve "tener conto"- applicando il principio della «solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole, dalla determinazione dell'assegno valutando una serie di elementi in rapporto alla durata del matrimonio («... condizioni dei coniugi, ... ragioni della decisione, ... contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, ... reddito di entrambi...»), solo in questa seconda fase è legittimo procedere ad un “giudizio comparativo” tra le rispettive “posizioni” personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, secondo gli specifici criteri dettati dall’articolo 5, c. 6, della legge n. 898 del 1970. A seguito di questa pronuncia coloro i quai versano l'assegno divorzile potrebbero chiedere che la cifra sia adeguata al nuovo orientamento. l'ex coniuge ricevente dovrà dimostrare di non avere mezzi adeguati per mantenersi e neanche la potenzialità idonea a trovare un impiego; dimostrando se in grado di lavorare di aver cercato un impiego senza successo. Non sarà possibile ottenere una riduzione dell'assegno versato a favore di ex coniugi che non hanno più la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro, chiaramente, . Chi possiede rendite o ha una situazione di indipendenza rischia la riduzione o la perdita dell'assegno.

Avv. Gabriella Noto (Studio Legale nel Sociale)

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