RIMBORSI SPESA PER I VOLONTARI. La nuova disciplina dopo la riforma.
Cari amici di Studio Legale nel Sociale, oggi riproponiamo un articolo, da noi scritto per il Focus di Meridonare News. Si tratta di un tema, a nostro avviso, molto interessante, che in qualche modo rivoluziona il mondo rappresenta una rivoluzione per il mondo del volontariato. Proponiamo, infatti, alcuni approfondimenti sul tema dei "RIMBORSI SPESA" per i Volontaria, alla luce della nuova disciplina incorporata nel Codice del Terzo Settore.
BUONA LETTURA!!!!
Il nuovo Codice del Terzo Settore introduce una importante novità anche in materia di rimborso spese ai volontari delle organizzazioni di volontariato. L’art. 17 comma 4 dispone: “Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali e' ammessa questa modalità di rimborso.” Non vi è chi non colga immediatamente la volontà del legislatore di offrire alle organizzazioni di volontariato un modo più semplice per fornire ai volontari i necessari rimborsi spese. Ricordiamo che, prima di questo intervento legislativo, era stato più volte escluso che i rimborsi spese per gli operatori volontari potessero essere effettuati forfettariamente, anche per piccole somme. La pressante esigenza del legislatore era quella di eliminare qualsiasi possibilità che i rimborsi celassero delle vere e proprie forme di retribuzione, corollario ineliminabile della assoluta necessità di distinguere l’opera -assolutamente spontanea e gratuita- del volontario da qualsiasi tipo di prestazione lavorativa. In questo senso appariva pertanto opportuno escludere qualsiasi tipo di rimborso spese a forfait. Sul tema, molto dibattuto, la Corte di Cassazione aveva chiarito fermamente, con ordinanza n. 23890 del 2015, l’ illegittimità dell’applicazione di criteri forfettari per determinare i rimborsi spese da erogare ai volontari. Il legislatore della riforma dimostra di abbracciare un criterio meno rigido aprendo una finestra di tolleranza; ogni volontario potrà ottenere un rimborso fino a 150 euro mensili sulla base di una semplice autocertificazione. E’ chiaramente ribadito l’obbligo per l’organizzazione di stilare un regolamento nel quale definire le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la richiesta, autocertificata dal volontario, di rimborso forfettario. Vero è che, prima di questo intervento legislativo, la necessità di mantenere una perfetta trasparenza contabile costringeva i volontari a collezionare ricevute e scontrini di ogni importo (piccole consumazioni, caffè, biglietti dei trasporti pubblici) per giustificare al centesimo le loro richieste di rimborsi; in questo senso la nuova norma semplifica la vita delle organizzazioni di volontariato, consentendo con una semplice autocertificazione l’erogazione dei rimborsi per le spese minute. La norma risveglia tutte tutte le perplessità legate all’utilizzo del sistema del rimborso forfettario. Resta, infatti, la necessità, particolarmente pressante in questo momento storico, contraddistinto da una grande fame di occupazione e lavoro, di mantenere netta la distinzione tra la prestazione lavorativa retribuita e l’opera, completamente gratuita, di coloro che si occupano di volontariato. Non da ultimo bisogna considerare il profilo dell’elusione fiscale: i compensi da lavoro, mascherati da rimborsi spese, dovrebbero essere sottoposti a regolare tassazione. Il tema è delicato ed il legislatore ha dimostrato di considerare primaria la semplificazione operativa a scapito però, a parere di chi scrive, della trasparenza contabile. Un’ irriducibile contraddizione, nell’impianto generale del Codice che pure ha introdotto, per gli enti del Terzo Settore, nuovi obblighi in materia di pubblicità dei bilanci (anche con la pubblicazione on line) e di trasparenza contabile.