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Il BILANCIO SOCIALE come sistema di valutazione dell'impatto sociale del Terzo settore


Cari amici di Studio Legale nel Sociale, oggi vi proponiamo un interessante articolo, scritto per noi dalla Dott.ssa Melania Verde, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II, che da anni studia il tema dei "bilanci sociali e dell'impatto socio-economico del Terzo Settore".


VI AUGURIAMO BUONA LETTURA !!!


Il terzo settore ed in particolare l’impresa sociale, data la natura inclusiva e partecipativa, sembra l’attore più votato alla generazione di impatti sociali positivi e generalizzati, deve, quindi, render conto delle decisioni assunte, delle azioni effettivamente intraprese e in ultimo degli effetti sociali prodotti, più delle altre organizzazioni.

Il terzo settore, mai come oggi, è chiamato a dare evidenza dell’impatto da esso generato. La recente Riforma del Terzo Settore, legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e successivi decreti ministeriali, si concentra come è noto fortemente sul tema della valutazione dell’impatto sociale intesa come la «valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato» (Zamagni et al, 2015). Di conseguenza, diviene centrale l’adozione da parte delle diverse organizzazioni di strumenti di autovalutazione, quali ad esempio il “bilancio sociale”. Rusconi, il pioniere in Italia degli studi sul tema della rendicontazione sociale, ha definito il bilancio sociale come «(...) il complesso dei documenti contabili e non che, insieme ai bilanci tradizionali, abbia come scopo di offrire informazioni qualiquantitative sulle operazioni svolte dall’impresa per effetto delle finalità sociali cui si è assunta» (Rusconi, 1984, p. 69).

E' bene precisare fin da subito che l’intento del legislatore sembra sia quello di ricorrere al bilancio sociale per rendere l’operato delle organizzazioni del privato sociale maggiormente “controllabile” all’esterno piuttosto che maggiormente “conoscibile”. L’art. 7 della legge delega rende chiara l’idea in proposito, non a caso tale articolo è definito: vigilanza, monitoraggio e controllo. Nello specifico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà promuovere «l’adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del terzo settore, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi » (art. 7, legge delega 106/2016).

Con l’ultimo passaggio avvenuto nell’iter normativo di attuazione dei decreti ministeriali è stato introdotto l'obbligo per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, di redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (art. 14 del dlgs 2017/117, decreto sul Codice del terzo settore). L’obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale è esteso anche agli enti che intendono accreditarsi come Centri di servizio per il volontariato (art. 61, dlgs 2017/117). Confermata invece dall'art. 9 del dlgs 2017/112 sull'impresa sociale l'obbligatorietà del bilancio sociale per le imprese sociali. Tutte le altre organizzazioni non profit, ancorché non obbligate, potranno comunque redigere il documento, soprattutto qualora intendano testimoniare l'impatto sociale delle proprie attività di interesse generale.

L'obbligatorietà del bilancio sociale, seppur ancora circoscritta ad alcuni soggetti del Terzo settore, rappresenta un primo passo verso l’utilizzo di un documento trasparente, autonomo rispetto al bilancio d’esercizio, destinato a fornire informazioni sull’attività solidaristica e di utilità sociale svolta dagli enti del Terzo settore.

Mai come oggi, quindi, il “terreno” su cui poggia l’impatto sociale delle organizzazioni del terzo settore risulta essere “fertile” e richiede che venga avviato un percorso in grado di “dare valore” all’operato di tali soggetti.

La valutazione della qualità degli interventi, soprattutto nei contesti organizzativi sociali, deve essere intesa come un processo inclusivo, di partecipazione, di co-produzione, un processo di costruzione di senso e di condivisione del “valore” di quanto si sta realizzando. Per questo è necessario sostituire la logica dell’ispezione e della verifica con quella del confronto e della responsabilità sociale dell’impresa

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