Multa. Quando è necessario comunicare i dati del conducente?
Cari amici, oggi vi proponiamo un interessante articolo che dovrebbe chiarire le idee sul da farsi nel caso in cui venga recapitata una multa per infrazione del codice della strada e se sussiste l'obbligo di comunicare i dati dell'effettivo conducente.
Tutte le volte in cui si riceve una notifica che prevede, oltre alla normale sanzione economica, anche la perdita dei punti dalla patente, nel verbale è contenuta una postilla estremamente delicata, spesso rivelatasi un tranello per gli automobilisti: l’invito a comunicare, entro 60 giorni all’autorità che ha elevato la multa, i dati dell’effettivo conducente al momento dell’infrazione, ossia colui che materialmente ha violato il codice della strada alla guida dell’auto multata; questo perché la polizia deve provvedere, solo e unicamente nei suoi confronti, alla decurtazione dei punti dalla patente.
Si tratta, quindi, di un vero e proprio obbligo, la cui violazione può comportare una seconda multa da 282 a 1.142 euro. Tale obbligo vale solo per quelle multe che non siano state contestate immediatamente al conducente e che comportino la decurtazione dei punti dalla patente. Così, per esempio, nel caso di eccesso di velocità rilevato tramite telelaser, qualora l’automobilista venga fermato immediatamente dalla polizia, con conseguente contestazione dell’infrazione, egli non riceverà a casa né la multa, né l’invito a fornire i dati dell’effettivo conducente (la cui identità, infatti, è già stata accertata).
Dall’altro lato ben potrebbe essere che il proprietario del veicolo riceva a casa una multa per la quale non è prevista la sottrazione dei punti; neanche in questo caso egli dovrà fornire la comunicazione alla polizia.
Per evitare errori, è sufficiente leggere con molta attenzione la multa: quando infatti la comunicazione dei dati dell’effettivo conducente è obbligatoria, è lo stesso verbale a menzionarlo.
Il termine ultimo entro cui comunicare alla polizia (o alla diversa autorità che ha notificato la multa) i dati dell’effettivo conducente è di 60 giorni. Dal 61° si incorre nella multa da 282 a 1.142 euro per omessa comunicazione, salvo che il ritardo venga adeguatamente giustificato, indicando una causa indipendente dalla colpa o dalla volontà del conducente e oggettivamente impeditiva.
Il fatto di pagare la contravvenzione non costituisce – come invece molti ritengono – una tacita conferma dell’essere stati alla guida dell’auto; pertanto non esime dall’obbligo di effettuare comunque la comunicazione dei dati dell’effettivo conducente.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il comportamento di chi comunica i dati della patente di un altro soggetto, il quale non era, tuttavia, l’effettivo conducente, commette il reato di falso. Insomma, si passa dall’amministrativo al penale. Il che potrebbe costringere il conducente a difese ben più complicate e costose. Si sconsiglia di agire in tale modo: spesso infatti le fotografie scattate dagli apparecchi di controllo elettronico del traffico (autovelox, tutor, photored, ecc.) riescono a rilevare anche il volto del conducente per cui diventa facile, per le autorità, scoprire eventuali bugie. Secondo la Cassazione le mendaci dichiarazioni scritte rese all’organo di polizia, orientate a evitare la decurtazione di punteggio, integrano il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
La legge permette di evitare la comunicazione dei dati del conducente solo in caso di un giustificato e documentato motivo. L’indirizzo maggioritario della giurisprudenza (salvo qualche isolato precedente) non ritiene che il semplice “vuoto di memoria” possa essere una valida giustificazione per evitare di inviare la comunicazione. Così, ad esempio, colui che abbia un’auto che condivide con diversi membri della famiglia o con i dipendenti della propria azienda è comunque costretto a fornire comunque una risposta. Secondo infatti la Cassazione, l’adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati da parte del proprietario dell’autoveicolo in relazione al quale è stato elevato il verbale di accertamento di infrazione non può ritenersi soddisfatto dalla mera dichiarazione di non essere in grado di indicare i dati del conducente. Il proprietario di un veicolo ha l’obbligo di conoscere sempre l’identità del conducente al quale affida il veicolo stesso e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa. Egli non può sottrarsi legittimamente a tale obbligo di collaborazione in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso.
Insomma, bisogna prestare molta attenzione alla postilla inserita nella multa soprattutto in considerazione del fatto che quando vengono decurtati punti dalla patente è sempre necessario comunicare i rati dall'effettivo conducente!
Fonte : La Legge per tutti