Il Codice Fiscale per le Associazioni
Cari amici, vi proponiamo un articolo da noi scritto qualche settimana fa per il Focus di Meridonare news, in cui si parla del Codice Fiscale per le Associazioni. Il tema è molto delicato e pieno di lacune in materia sia giuridica che fiscale, per cui riteniamo utile dare alcuni suggerimenti. Giovedì 26 ottobre sarà pubblicato un nostro articolo sul tema delle modifiche statutarie e Codice Fiscale.
Buona lettura!!!
Esattamente come per le persone fisiche anche per le associazioni il codice fiscale rappresenta lo strumento identificativo del soggetto persona giuridica, nei rapporti con il privati e con la pubblica amministrazione. Pertanto, per poter ottenere la registrazione dello statuto e dell’atto costitutivo, tutte le associazioni che non svolgono attività commerciale devono richiedere all’Agenzia delle Entrate l’assegnazione del numero di codice fiscale.
La richiesta può essere presentata in qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, compilando il modello AA5/6. Solo il legale rappresentante dell’Associazione può firmare il modello, ma può delegare altri per la consegna. In quest’ultimo caso il delegato deve presentarsi agli uffici competenti munito di delega del rappresentante dell’associazione e di copia di un documento di riconoscimento del delegante.
L’ottenimento del codice fiscale è necessario per procedere alla registrazione dell’ atto costitutivo e dello statuto dell’associazione.
Ricordiamo inoltre che il codice fiscale deve accompagnare l’associazione nel corso di tutta la sua vita. Richiederne la cancellazione infatti equivale a dichiarare che l’associazione si è sciolta. I funzionari dell’Agenzia delle Entrate, nel ricevere la richiesta di cancellazione, dovrebbero richiedere anche i verbali con i quali l’assemblea degli associati con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, si è pronunciata per lo scioglimento dell’associazione; nella pratica spesso però si procede direttamente alla cancellazione del codice fiscale.
Questo modus operandi crea spesso l’illusione che la cancellazione del codice fiscale non rappresenti realmente la fine dell’associazione; dobbiamo invece ribadire che non è così e alla cancellazione del codice fiscale segue, per l’Agenzia delle Entrate anche l’estinzione dell’associazione. Pertanto se si vuole proseguire con le attività associative in maniera regolare sarà necessario procedere ad una nuova registrazione dello statuto e dell’atto costitutivo ed a pagare ancora le tasse di registro e, se dovute, le imposte di bollo. Ai fini fiscali, la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate consente agli enti associativi che non svolgono attività commerciale di godere di un regime fiscale agevolato. Infatti, le quote, i contributi ed i compensi percepiti per le attività statutarie non sono imponibili. Per godere dell’esonero, le associazioni devono comunicate all’agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti dal punto di vista fiscale attraverso la presentazione del modello “Eas”.