Il Codice del Terzo Settore. Di cosa si tratta?
Il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, denominato “Codice del Terzo Settore”, dopo lunga attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Con i suoi 104 articoli questo provvedimento è uno dei più densi e significativi della recente riforma del Terzo Settore, e, per poter essere operativo, necessiterà di essere integrato da circa 20 Decreti Ministeriali, da emanarsi, nell’arco del prossimo anno.
Obiettivo del Codice è di regolamentare in maniera univoca il tema del terzo settore, sia riorganizzando le diverse tipologie di soggetti giuridici che ne fanno parte - per la prima volta denominati unitariamente “Enti di Terzo Settore”- sia ridefinendo con chiarezza le attività di interesse sociale che gli stessi dovranno obbligatoriamente svolgere.
Vediamo, sinteticamente, quali sono i punti salienti e la portata di tale operazione di “riordino”.
Vengono abrogate alcune normative, le più rilevanti delle quali sono due leggi di storica importanza: la l. 266/91 sul volontariato e la l. 383/2000 in materia di associazioni di promozione sociale. Anche la“legge sulle Onlus”(l.460/97) ha subitoun drastico ridimensionamento.
Come già accennato viene istituita un’unica categoria di “Enti di terzo Settore” (Ets) che sarà a sua volta suddivisa in 6 tipologie: 1) organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione); 2) associazioni di promozione sociale (Aps); 3) imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali); 3) enti filantropici; 4) reti associative; 5) società di mutuo soccorso; 6) altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società) mentre sono escluse dalla categoria di Ets, le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.
Gli Enti del Terzo, per definirsi tali, saranno tenuti all’iscrizione al “Registro unico nazionale del Terzo settore” con il quale sarà decretata la scomparsa dei numerosi elenchi ad oggi esistenti. Va anche detto, però, che tale Registro sarà comunque gestito a livello regionale.
Vengono, poi, definite in un unico elenco le “attività di interesse generale” per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitati dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di un elenco che “riordina” le attività consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.).
Gli Ets, con l’iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili e potranno accedere anche a una serie di “esenzioni e vantaggi economici” previsti dalla riforma sotto forma di incentivi fiscali maggiorati di risorse del nuovo Fondo progetti innovativi, di lancio dei “Social bonus” e dei “Titoli di solidarietà”.
Una parte consistente del Codice è dedicata, inoltre, ai “Centri di servizio per il volontariato” (CSV), che presteranno i propri servizi ad un’amplissima platea, che coincidente con tutti i “volontari negli Enti del Terzo settore”, e non più solo con quelli delle organizzazioni di volontariato.