Notifiche a mezzo posta. Le regole cambiano.
Viene modificata dalla legge di bilancio del 2018 la normativa in materia di notifiche a mezzo posta. Essa, infatti, si preoccupa di riconoscere funzioni specifiche anche a società di Posta privata , con riferimento alle notificazioni penali, civili e amministrative e quelle relative al codice della strada (multe e atti giudiziari) le quali da ora in poi potranno esserci recapitate non solo da Poste Italiane Spa ma anche da società private.
Procedendo per ordine, possiamo affermate, come prima cosa che la legge di bilancio prevede che la notifica di atti giudiziari (civili o penali), amministrativi e infrazioni per il codice della strada può essere erogata da soggetti postali privati che abbiano una specifica licenza rilasciata dalle autorità competenti per le garanzie nelle comunicazioni e i rispettivi moduli per la notifica dovranno essere conformi «al modello approvato dalla medesima Autorità su parere del Ministero della giustizia.
Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull’avviso di ricevimento devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l’ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all’ufficiale giudiziario.
In ogni caso il mittente che non sia gravato dall’obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell’avviso di ricevimento.
Anche nel caso di notifica a mezzo delle poste private varrà il principio di scissione degli effetti della notifica, elaborato dalla Corte Costituzione. Pertanto, in caso di notifica da effettuarsi entro un prestabilito termine, per il notificante fa fede la data di consegna all’ufficio postale, mentre per il notificato rileva il giorno della consegna del plico (ad esempio, è da questo momento che decorrono i termini per una eventuale opposizione alla multa).
La legge prevede infatti che l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione «fermi restando gli effetti di quest’ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni».
La legge di Bilancio modifica interamente le disposizioni contenute nella legge sulle notificazioni postali in caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento da parte dell’ufficio postale. In base alla riforma, lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l’operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente.
Nel caso in cui, il mittente abbia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell’avviso di ricevimento e provvede, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell’avviso al mittente. In alternativa, l’operatore postale genera l’avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico e lo trasmette in conformità a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L’originale dell’avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l’operatore postale, dove il mittente può ritirarlo. In caso di smarrimento del, l’operatore postale incaricato dovrà corrispondere un indennizzo nella misura prevista dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Nel caso in cui, davanti al postino privato, il destinatario (o un eventuale familiare convivente) non accetti la raccomandata oppure si rifiuti di firmare l’avviso di ricevimento, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione.
* la fonte del presente articolo è www.laleggepertutto.it. La pubblicazione del presente articolo non ha alcun fine commerciale ma è stato in buona parte rielaborato ed integrato al fine puramente informativo e con l'obiettivo di sollecitare discussioni e confronti ai sensi dell'art. 70 della L. 633/41, consolidata con DLgs n. 8 del 2016.