I lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Alcune perplessità!
Con il Decreto del Ministero del Lavoro 17 ottobre 2017, viene abrogato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013 che definiva le categorie di "Lavoratori svantaggiati".
Tale Decreto Ministeriale, infatti ridefinisce sia la categoria di lavoratori svantaggiati, sia quella dei lavoratori "molto svantaggiati" ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato.
Dunque, i soggetti che possono essere considerati lavoratori svantaggiati devono possedere le seguenti caratteristiche:
non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
aver superato i 50 anni di età;
essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
Appartengono, invece, alla categoria dei lavoratori molto svantaggiati i soggetti che, oltre lavoratori svantaggiati, sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito. Inoltre, possono essere considerati "lavoratori molto svantaggiati" quei soggetti, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) dei lavoratori svantaggiati.
Nonostante tutto, a nostro avviso, poteva essere fatto qualche sforzo in più verso l'armonizzazione tra l'art. 4 della L. 381/1991 e i regolamenti CE. Infatti, la Legge 381 relativa alle Cooperative Sociali considera "lavoratori svantaggiati" una vasta serie di soggetti non contemplati dai regolamenti europei. Il nuovo Decreto, recepisce i regolamenti comunitari senza pronunciarsi circa le categorie (senza fissa dimora, ex detenuti e i cd. nuovi poveri) che invece avrebbero richiesto maggiore attenzione da parte del legislatore..