Nuovi obblighi per Imprese Sociali ed Enti Ecclesiastici riconosciuti
- studiolegalenelsoc
- 23 apr 2018
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A breve sarà pubblicato il Decreto Interministeriale - a firma congiunta tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dello Sviluppo Economico - del 16 marzo scorso, col quale vengono definiti gli atti e la documentazione che le Imprese Sociali dovranno depositare presso gli uffici competenti del Registro delle Imprese. Vengono, altresì definite le procedure e le specifiche modalità con le quali tali adempimenti dovranno essere eseguiti in attuazione del comma 5 , art. 5 del D.lgd 112 del 2017 .
Tale decreto, in conformità al D.Lgs 112, riprende quanto stabilito dal DM del 24/01/2008, introducendo qualche novità rilevante. Tra le principali novità:
1) l’obbligo di depositare i bilanci di tipo civilistico che rappresentino la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa”
2) l’obbligo di comunicare la nomina di uno o più sindaci, a prescindere dal superamento o meno dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis cod. civ. ridotti della metà, previsto, invece dall’abrogato art. 11, c. 1, del DLGS 155/06;
3) l’obbligo, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di depositare presso il registro delle imprese, oltre al regolamento indicato all’art. 5, c. 4, del DLGS 112/2017, anche l’atto di costituzione del patrimonio destinato di cui all’art. 1, c. 3, del medesimo DLGS;
4) la previsione di un termine (20/07/2018) entro il quale le imprese già iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali devono adeguarsi alle disposizioni dal DLGS 112/17;
5) la previsione di una procedura d’ufficio attraverso cui le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la qualifica di imprese sociali ai sensi dell’art. 1, c. 4, del DLGS 112/17;
In definitiva c'è da dire che, potrebbe verificarsi l'ipotesi secondo cui Camere di Commercio possano chiedere l’assolvimento del deposito del bilancio sociale 2017 da parte delle cooperative sociali già a partire dal 30 giugno 2018. (data prevista all’art 48 comma 3 del D Lgs 117/17.
Va tuttavia fatta una precisazione. Nella Nota 2491 del 22/02/08, viene precisato che ".... le cooperative sociali sono esentate dalla redazione del bilancio sociale sino alla emanazione delle nuove linee guida...". Siccome, però, nella gerarchia delle fonti una Nota ministeriale è di rango inferiore ad un Decreto Interministeriale, alla luce di quanto detto sopra, potrebbe succedere che le Camere di Commercio chiedano il deposito del Bilancio Sociale 2017 da parte delle cooperative sociali già a partire dal dal 30 giugno 2018 (data prevista all’art 48 comma 3 del D Lgs 117/17. Quindi, bisognerà, forse attendere qualche chiarimento in più rispetto all'estensione di tale onere verso le Coop. Sociali che come ben sappiamo sono, ormai, Imprese Sociali di diritto.
Fonte. Da un articolo di www.forumdelterzosettore.it
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