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La restituzione dell'indebito. Cos'è e come funziona


Cari amici, oggi vogliamo parlare di una questione assai spinosa che riguarda molti di noi. Spesso capita di capita di dover pagare somme di danaro che poi si rivelano frutto di richieste illegittime. Quali strumenti poter adottare per ottenere la restituzione di tale "indebito"?

Vale la pena fare una sintetica premessa sul'azione di "ripetizione dell'indebito" .

Innanzitutto va detto che il pagamento dell'indebito ricorre quando un soggetto effettua un pagamento non dovuto; ciò può accadere o perché il debitore paga ad un creditore sbagliato oppure perché il debitore si era erroneamente creduto tale ma in realtà non aveva alcun debito. In tal caso colui che ha pagato ha il diritto di ripetere la prestazione esercitando un'azione denominata di ripetizione dell'indebito.

L'azione di ripetizione dell'indebito, che sostanzialmente si risolve nell'azione diretta alla restituzione di quanto adempiuto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto. L'art. 2033 del Codice Civile, stabilisce che l'azione è esperibile con prescrizione decennale (oltre agli interessi ed ai frutti). La decorrenza del termine decennale cambia a seconda se ci sia stata buona o mala fede da parte di chi ha ricevuto il pagamento:

1) In caso di Malafede, parte dal momento in cui è stato effettuato il pagamento;

2) In caso di Buona fede decorrere dal giorno in cui viene avanzata la richiesta di restituzione.

Il caso in esame è quello dell'indebito "oggettivo", su cui si dibatte in dottrina sull'inquadramento giuridico. Da un lato, infatti, la ripetizione dell'indebito viene ricondotta, nella categoria della nullità per difetto di causa del pagamento. Dall'altro, invece, il difetto del negozio giuridico sottostante non determinerebbe la nullità del pagamento ma l'impossibilità di conservarne gli effetti.

Ritornando alla decorrenza dei termini di prescrizione, possiamo affermare che, secondo la giurisprudenza, l'accertamento con sentenza della nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento determina un'azione di ripetizione oggettivo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data di pronuncia della detta sentenza bensì dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto nullo. Infatti, la pronuncia di nullità di un negozio, ha portata retroattiva con la conseguente caducazione dell'atto diventato giuridicamente irrilevante fin dall'origine.


Fonte: studiocataldo.it - www.altalex.com


Per ulteriori chiarimenti contattaci: studiolegalenelsociale@gmail.com


Studio Legale nel Sociale

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