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Può essere annullata la multa sul parabrezza! Cause e modalità !!!



Sarà capitato a tutti di trovare una contravvenzione sul lunotto della propria automobile, parcheggiata magari in divieto di sosta o in doppia fila e di chiedere all'agente ancora nelle vicinanze di chiudere un occhio e di perdonare il "malfatto". In alcuni casi, magari è andata bene, ed in altri invece ci si trovati innanzi un secco diniego con la giustificazione da parte dell'agente di non poter fare "ormai" più nulla e che a questo punto l'unica cosa da fare è impugnare la contravvenzione stessa innanzi al Giudice di Pace.

Sarà apparso assurdo che un pubblico ufficiale, cui la legge consegna una serie di poteri e prerogative, non ha la possibilità di modificare il proprio operato qualora si accorga di aver commesso un errore.


A questo punto ci poniamo una serie di quesiti: L'agente ha facoltà di annullare il verbale ormai compilato?

La questione è è stata debitamente affrontata in una circolare del Ministero degli Interni (Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale n. 66 – prot. n. M/2413 del 17.7.1995).

".......Quando l’auto è parcheggiata in divieto, in doppia fila o sulle strisce blu senza il ticket o con il ticket scaduto, il vigile, non trovando il conducente e quindi non potendogli contestare sul posto l’infrazione, lascia sul parabrezza il cosiddetto «preavviso di accertamento». Non si tratta della multa vera e propria ma di una comunicazione di cortesia che consente all’automobilista di estinguere l’obbligazione pagando nei successivi 15 giorni, senza però vedersi addebitare anche le spese postali. Queste ultime invece scattano nel momento in cui, decorso tale termine senza adempimento, la contravvenzione gli viene inviata a casa con raccomandata a/r. Dal ricevimento della raccomandata si hanno 5 giorni di tempo per pagare con lo sconto del 30%...."..


Di conseguenza, se si chiede al vigile di annullare la multa sul parabrezza ci si riferisce non già alla multa (come detto, questa verrà spedita solo dopo 15 giorni presso la residenza in caso di mancato pagamento) ma al preavviso di accertamento cosa potrebbe succedere?


Innanzitutto, va ribadito che la contravvenzione è solo ò la vera e propria multa ma solo il preavviso, di conseguenza, quando il vigile urbano redige tale documento, la contravvenzione non è ancora uscita dalla sua sfera, non è stata cioè notificata all’automobilista in modo ufficiale (circostanza che avviene solo con la spedizione della raccomandata a casa). Pertanto il preavviso può essere ritirato: non certo liberamente o solo per fare un piacere all’amico, ma quando vengono accertati errori insanabili dell’atto o cause di giustificazione che, pur in presenza dell’infrazione, rendono il colpevole non punibile (appunto lo stato di necessità, alla forza maggiore in cui si trovi l’automobilista cui si ferma l’auto per un guasto meccanico ed è costretto, giocoforza, a lasciarla in divieto). Solo in questi casi il poliziotto può ben strappare il verbale.

Questa possibilità però viene meno se, non trovando il vigile in quello stesso istante, ci si rechi dopo qualche giorno al comando della municipale, e la multa è giù stata compilata e spedita a casa. Da quel momento, infatti, l’unico modo per annullarla sarà quello di ricorrere alle vie legali che sono:

  • una istanza in autotutela al comando della polizia (che, in realtà, non garantisce grossi margini di successo);

  • un ricorso al giudice di pace entro 30 giorni, ricorso che può essere presentato e seguito anche dal cittadino stesso, senza bisogno dell’avvocato;

  • un ricorso al Prefetto entro 60 giorni, anche in questo caso senza bisogno dell’assistenza legale.

In sintesi, è possibile che l'agente ritiri il preavviso di accertamento (quindi la contravvenzione non ancora spedita al proprio domicilio) qualora si riesca a dimostrare di la violazione del CDS sia avvenuta per motivi legati non alla propria responsabilità a a cause di forza maggiore e/o di necessità.


Fonte: La legge per tutti


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