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Notizie e aggiornamenti

Decreto correttivo sul Codice del Terzo Settore. I punti fondamentali!


Cari amici, qualche giorno fa è stato pubblicato sulla rivista "Vita" un articolo del prof. Antonio Fici, in cui si propone una lucida analisi del "Decreto correttivo in materia di Codice del Terzo Settore" (D.lgs n. 105 del 3 agosto 2018) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 settembre 2018. Noi si Studio Legale nel Sociale, cercheremo in questa sede di rappresentarvi in maniera sintetica principali questioni affrontate dal Decreto correttivo. Decreto, che in realtà non stravolge affatto il precedente assetto normativo ma, da un lato, mette i puntini sulle, dall'altro propone alcune precisazioni su questioni fino ad ora poco chiare sia per gli operatori che per gli studiosi i professionisti del Terzo Settore.


Andiamo a vedere quali sono i principali ritocchi che il legislatore ha voluto apportare:


1) Innanzitutto risulta essere stata parzialmente modificata la definizione di ente del terzo settore di cui all’art. 4, comma 1, del Codice, poiché dopo le parole “mediante lo svolgimento” sono state aggiunte le parole “in via esclusiva o principale”. Si tratta di una modifica che ovviamente non ha alcuna rilevanza sostanziale ma ha il merito di fare una importante precisazione sul fatto che, se da un lato l’esercizio di attività di interesse generale sicuramente connota gli enti del terzo settore, dall’altro lato, tale esercizio non necessariamente deve essere esclusivo, ma potrebbe anche essere soltanto “principale”. Gli enti del terzo settore, pertanto, sono autorizzati a svolgere (se anche il loro statuto lo consente) attività “diverse” da quelle di interesse generale, seppur nei limiti della “secondarietà” e “strumentalità” di cui è parola nell’art. 6 del Codice.


2) il secondo intervento correttivo, va invece ad interessare l’elenco delle attività di interesse generale contenuto nell'art. 5, comma 1, del Codice. La “tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281” viene infatti inserita inclusa tra le attività di interesse generale esercitabili da un ente del terzo settore. Il legislatore non aggiunge un’ulteriore voce alle 26 già presenti, bensì inserisce questa attività di interesse generale nell’ambito della lettera e) dell’elenco di attività di interesse generale, dedicata alla tutela dell’ambiente.


3) Varie modifiche riguardano l’articolo 13 del Codice, che prevede e disciplina gli obblighi di bilancio in capo agli enti del terzo settore. Innanzitutto, al comma 1 dell’articolo in questione la parola “finanziario” è sostituita dalla parola “gestionale”, Soppressa è poi al comma 2 – che regola il bilancio degli enti del terzo settore con entrate inferiori a 220.000 euro – la parola “finanziario”. È dunque il più semplice “rendiconto per cassa” che gli enti del terzo settore di dimensioni minori potranno redigere per soddisfare i loro obblighi di rendicontazione economica. Riformulato è infine il comma 6 dell’articolo 13, là dove indica il luogo nel quale gli amministratori devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività “diverse” di cui all’articolo 6. A seconda dei casi, e dunque della forma del bilancio di esercizio redatto dall’ente del terzo settore, tale luogo è la relazione di missione (nel caso di bilancio redatto ai sensi del comma 1 dell’articolo 13), l’annotazione in calce al rendiconto per cassa (nel caso di bilancio redatto ai sensi del comma 2 dell’articolo 13) o la nota integrativa al bilancio (nel caso di bilancio redatto ai sensi del comma 5 dell’articolo 13, che – ricordiamo – è il bilancio in forma societaria cui sono tenuti gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale).


4) Al comma 5 dell’articolo 17 viene inserita una deroga. La regola per cui una persona non può essere contemporaneamente volontario e lavoratore retribuito nell’ambito del medesimo ente è derogata con riguardo agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all’articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all’articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento. Questa deroga apre forse una breccia nel principio di cui all’articolo 17, comma 5, e potrebbe condurre ad un suo ripensamento.


5) Sempre all’articolo 17 è stato inserito un comma 6-bis del seguente tenore: “I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale”.


6) Colma, invece, una grossa lacuna normativa, l'integrazione all'articolo 22 del Codice del Terzo Settore, sull’acquisto della personalità giuridica da parte di associazioni e fondazioni del terzo settore. L’articolo 22, infatti, prevede una procedura particolare, semplificata e rapida mediante la quale gli enti del terzo settore possono divenire persone giuridiche ed ottenere così il beneficio della responsabilità limitata di cui all’articolo 22, comma 7, del Codice. Tale procedura prevede l’intervento del notaio (per la redazione dell’atto costitutivo, il controllo di legalità dello statuto e l’iscrizione dell’ente nel registro unico nazionale del terzo settore) e la sussistenza di un patrimonio minimo di 15.000 euro (per le associazioni) e di 30.000 euro (per le fondazioni). Ebbene, il nuovo comma 1-bis consente anche agli enti con personalità giuridica (già ottenuta ai sensi del d.P.R. 361/2000) di iscriversi al registro unico mediante la procedura di cui all’art. 22. In tal modo, si sospende l’efficacia della loro iscrizione presso i registri delle persone giuridiche di prefetture e regioni, con la conseguenza che l’unica autorità di loro riferimento diviene quella che tiene il registro unico nazionale del terzo settore. A quest’ultima (e non alle prefetture) andranno ad esempio notificate le modifiche statutarie ai fini della loro approvazione. L’efficacia dell’iscrizione presso i registri delle persone giuridiche riprenderà vigore nel caso di cancellazione (per qualsiasi ragione) dell’ente dal registro unico nazionale del terzo settore.


7) All’articolo 30, comma 6, del Codice, sull’organo di controllo interno. Si dispone, infatti, che l’organo di controllo di cui all’articolo 30 “può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro”. Com’è noto, infatti, gli enti del terzo settore sono soggetti alla revisione legale dei conti in presenza delle condizioni stabilite dall’articolo 31. La revisione è effettuata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti negli appositi registri. Tuttavia, nel caso in cui l’ente del terzo settore abbia nominato (o debba nominare) un organo di controllo interno, potrebbe decidere di affidare a quest’ultimo organo anche la revisione legale (quando essa è obbligatoria ai sensi dell’articolo 31 del Codice), evitando così di attribuire il relativo incarico ad un revisore legale esterno. La legge richiede, però, che in tal caso l’organo di controllo interno – il quale, è opportuno ricordarlo, potrebbe anche essere composto da una sola persona – sia interamente composto da revisori legali iscritti negli appositi registri.


8) Alcune novità afferiscono alla disciplina particolare di organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale. Sono stati innanzitutto modificati gli articoli 32, comma 1, e 35, comma 1, del Codice, per tenere conto della specificità delle ODV e delle APS di secondo livello (totalmente trascurate dalla legislazione preesistente alla riforma). Queste ultime, infatti, non essendo organizzazioni di individui bensì di enti (rispettivamente, di ODV e di APS), non potrebbero avere associati volontari mediante i quali svolgere la propria attività, ecco perchè si, stabilisce con il “correttivo”, che la dimensione volontaria dell’azione di ODV ed APS di secondo (o ulteriore) livello si ottiene e realizza allorché questi enti si avvalgano dell’attività di volontariato delle persone associate alle ODV o APS di primo livello ad esse aderenti. Un numero minimo di associati caratterizza normativamente sia ODV che APS (7 persone fisiche in ODV e APS di primo livello; 3 ODV o 3 APS in quelle di secondo livello). I nuovi commi 1-bis degli articoli 32 e 35 regolano adesso l’ipotesi in cui, successivamente alla sua costituzione (in assenza del numero minimo, infatti, l’ente non potrebbe neanche costituirsi come ODV o APS), questo numero minimo venga meno, prevedendo che esso debba essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale invano, l’ente è cancellato dal registro unico nazionale del terzo settore qualora non formuli richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo (una sezione, evidentemente, corrispondente ad una tipologia di ente del terzo settore per la quale non sia richiesto un numero minimo di associati).


9) Gli enti filantropici possono sostenere non soltanto altri enti del terzo settore, ma più in generale persone svantaggiate ed attività di interesse generale, anche se non svolte da enti del terzo settore.


10) Segnaliamo infine una novità concernente il sistema di controllo dei centri di servizio per il volontariato. Esso si articola non più regionalmente ma in ambiti territoriali individuati dall’articolo 65.


Analizzando attentamente il contenuto delle rispettive integrazioni e correzioni su elencate, possiamo certamente affermare che si tratta per lo più di precisazioni che assumono una valenza puramente formale. Non mancano, tuttavia, in alcuni casi, ritocchi integrativi che ci risultano davvero utili in questo processo di grande cambiamento in cui c'è l'imbellente necessità di adeguare il "vecchio" Terzo Settore a nuove ed importantissime disposizioni normative.


Fonte: www.vita.it.


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