Creare rete, coesione sociale e sviluppo. Le sfide della nuova Impresa Sociale (di F. Amati)
Un contributo di Francesco Amati (presidente di Studio Legale nel Sociale) per la rivista scientifica "Quaderni di Economia Sociale", SRM 2018 n. 2/2018
Creare rete, coesione sociale e sviluppo. Le sfide della nuova Impresa Sociale
I continui mutamenti culturali che caratterizzano il quadro globale contemporaneo insieme con l’evoluzione delle conoscenze tecnologiche influiscono profondamente anche sul tessuto economico, sociale e sulla coscienza della società civile ed hanno agevolato, negli ultimi anni, la nascita di organizzazioni imprenditoriali che ispirano la loro azione non esclusivamente alla massimizzazione degli utili ma soprattutto alla realizzazione di finalità sociali[1]. Il settore dell'Impresa Sociale e dell’imprenditorialità sociale, nato in risposta a questi input innovativi, non può per sua natura non essere caratterizzato da un grande dinamismo interno e da un’essenza ancora fluida e ricca di sfaccettature. Qualsiasi tentativo di osservazione, monitoraggio e descrizione del fenomeno dovrebbe dunque fondarsi su controlli continui e attenti, in particolare nel contesto italiano ad oggi toccato dai cambiamenti introdotti dalla recente riforma del Terzo Settore e dell’Impresa Sociale.
Dei quattro decreti legislativi che costituiscono il robusto corpus della riforma (prevista con la Legge Delega n. 106 del 6 giugno 2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”) uno è dedicato proprio all’Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017). L’intervento normativo dovrebbe favorire una reale affermazione del nuovo modello di impresa, che non ha conosciuto, ad oggi, la diffusione auspicata con l’introduzione nel nostro ordinamento del D.Lgs 155/2006; il quale è stato anzi spesso tacciato di non aver offerto un quadro di incentivi ed agevolazioni chiaro ed interessante a fronte dei numerosi controlli ai quali le imprese sociali erano invece state sottoposte. Rispetto al passato il legislatore ha previsto un interessante ampliamento del raggio d’azione di questi enti immettendo nell’alveo delle attività di interesse generale anche intraprese prima non considerate a tale fine. Nel complesso vengono ribaditi una serie di obblighi che tali imprese devono osservare atti a garantire e dimostrare che la gestione dell’impresa sia realmente volta alla produzione di ben-essere per le comunità di riferimento.
E’ essenziale notare come l’ibridazione tra l’attività di impresa “pura” e l’attività non profit passi attraverso il coinvolgimento della comunità territoriale in cui l’imprenditore sociale opera e dei lavoratori coinvolti nell’impresa. La riforma infatti valorizza il concetto di multistakeholdership spingendo verso una gestione democratica e partecipata del “bene” impresa e sottolinea la capacità delle imprese sociali di creare coesione e di fare rete, rispetto ai bisogni dei territori su cui insistono e di affermarsi come sostegno per altre realtà di Terzo Settore.
Dunque l’accento ad un metodo di gestione democratico e partecipato sia rispetto alla “impresa come comunità” che al concetto di “impresa per la comunità”, in uno con l’ampliamento degli ambiti di intervento, sembrano far cadere finalmente lo scetticismo che ha accompagnato la storia dell’impresa sociale sin dalle prime esperienze negli anni ’90, e mettono in risalto le virtù di un modello imprenditoriale che, ribaltando i canoni classici del pensiero economico e giuridico, può operare con successo ed efficienza pur non essendo dedito esclusivamente al profitto.
La sfida delle imprese sociali è, quindi, quella di invertire il rapporto obiettivi-vincoli: l’impresa capitalistica ha nel profitto (per semplicità usiamo questa espressione) l’obiettivo e nelle norme che obbligano a rispettare standard sociali, ambientali (oltre che tecnologici e riproduttivi) i vincoli; l’impresa sociale inverte questa relazione ed ha nel raggiungimento della massima utilità sociale l’obiettivo e nel rispetto del vincolo di bilancio il vincolo. Di qui l’importanza di sperimentare metriche adeguate a misurare l’obiettivo che non è più riportabile unicamente alla scala monetaria, tema sul quale torneremo tra breve quando introdurremo il tema dell’impatto.
Caratteristiche e peculiarità. Una sintesi
A norma dell’art.1 del D.Lgs. 112/2017 l’impresa sociale è un’ organizzazione privata, costituita anche in forma societaria, che esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle loro attività. Non può sfuggire il richiamo all’art. 2082 c.c. che collega la definizione di imprenditore allo svolgimento professionale – cioè stabile e non occasionale- di un’attività economica.
Certamente l’impresa sociale non rappresenta un peculiare tipo giuridico di impresa ma, piuttosto una qualifica normativa che può essere assunta da soggetti costituiti con qualsiasi forma giuridica[2], inclusi gli enti di cui al libro V del codice civile, che abbiano le qualità indicate nel D.lgs. 112/2017. Tra le diverse tipologie di soggetti giuridici che costituiscono il Terzo Settore, le imprese sociali si caratterizzano per un maggiore orientamento al mercato, dal momento che svolgono una normale attività imprenditoriale e si avvalgono delle prestazioni dei lavoratori, di cui, almeno il 50% deve essere a titolo oneroso (cioè non prestato da volontari). La maggior parte delle imprese sociali sono ancora oggi costituite con la forma giuridica delle cooperative sociali (L. 381/1991) caratterizzate dal perseguimento dello scopo mutualistico.
Le attività di interesse generale, che un’impresa sociale deve necessariamente svolgere in via stabile e principale, sono state ridefinite e notevolmente ampliate dalla nuova norma. Il nuovo e lungo elenco di tali attività, tassativo[3], tiene conto non solo degli interventi normativi succedutisi nel tempo, ma anche della sempre più ampia estensione degli ambiti di azione del settore non profit in Italia e del ruolo sempre più attivo che gli ETS hanno assunto negli ultimi anni nella promozione e nella tutela di valori costituzionali. Ai fini dello stesso decreto, le attività dell'Impresa Sociale, devono, quindi essere di “interesse generale” e perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D. lgs. 112/2017, l’attività d’impresa è considerata di interesse generale anche quando, a prescindere dall’oggetto, sia svolta tramite il coinvolgimento di lavoratori appartenenti a categorie “molto svantaggiate”, o di “…persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia…”. La norma chiarisce che la percentuale minima di soggetti deboli occupati dovrà essere pari al 30% del totale dei lavoratori dipendenti; di tale percentuale i lavoratori molto svantaggiati non potranno essere superiori ad un terzo. Tale coinvolgimento non è una novità: le imprese sociali ormai da anni infatti operano anche con categorie di lavoratori svantaggiati “non certificati” perché non previste dalla normativa italiana (L. 381/1991) (Venturi P. 2016). La nuova disposizione tiene conto delle nuove forme di esclusione sociale, rispetto alle quali era più attenta e calzante la normativa europea per la quale, da tempo, viene considerata svantaggiata qualsiasi persona che abbia difficoltà ad entrare senza assistenza nel mercato del lavoro[4]; allo stesso tempo la Riforma richiedeva, rimandando ad un decreto attuativo, l’elaborazione di una nuova definizione che coniugasse la categoria dei lavoratori molto svantaggiati anche rispetto ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e comunitaria, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzati a favorire le categorie maggiormente svantaggiate[5].
L’altra essenziale caratteristica è quella dell’assenza di scopo di lucro; il legislatore, infatti definisce non solo quali attività l’impresa sociale deve svolgere ma anche a quali fini deve orientare il proprio profitto. Come qualsiasi ETS, l’impresa sociale non può avere come scopo principale la redistribuzione degli utili eventualmente derivanti dall’attività esercitata ai propri amministratori, soci, dipendenti. Le norme vietano esplicitamente qualsiasi distribuzione diretta e indiretta. Il co. 2 dell’art. 3 offre una tipizzazione non esaustiva[6] delle elargizione che sono considerate redistribuzione indiretta degli utili. Il d.lgs ha comunque previsto la possibilità, nel rispetto del limite di impiego di una quota inferiore al 50% degli utili ed avanzi di gestione, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, di rivalutare il capitale sottoscritto dai soci e di distribuire agli stessi dividendi anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, con limiti comunque molto stringenti.
Nell’ottica di rendere l’impresa sociale uno strumento di crescita e di sviluppo per gli ETS con carattere non imprenditoriale, e di rafforzare la connessione tra diverse realtà del Terzo Settore, è inoltre permesso effettuare erogazioni gratuite ad ETS, che non siano a loro volta imprese sociali, anche non associati, né fondatori.
Il tema della trasparenza e l’obbligo di tenuta di particolari scritture contabili è strettamente collegato con i vincoli previsti nella gestione degli utili, infatti, oltre alla redazione dei bilanci di esercizio secondo le modalità previste dagli art. 2423 ss. c.c., 2435- bis c.c. o 2435 – ter, ed il loro deposito presso il registro delle imprese, è sempre obbligatoria la redazione del bilancio sociale, che deve avvenire nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore e deve essere non solo depositato presso il Registro delle Imprese ma anche pubblicato sul sito internet dell’ente. Per le realtà più significative il bilancio sociale dovrà essere collegato alla valutazione di impatto sociale; tale disposizione è volta a rendere l’operato delle organizzazioni del privato sociale maggiormente “controllabile” all’esterno piuttosto che maggiormente “conoscibile”. Il rigoroso lavoro di monitoraggio e controllo cui le imprese sociali sono chiamate, servirà ai nuovi imprenditori anche a riorganizzare e reinventare le proprie attività e strategie di mercato; la bussola da seguire non sarà adesso solo quella dell’efficienza economica e del profitto ma la capacità di incidere positivamente sul ben-essere delle comunità e dei territori di riferimento. Questi restano un asset strategico fondamentale per l’impresa sociale che valuta il proprio operato proprio sulla capacità di reinvestire profitti nella propria attività e soddisfare i bisogni delle comunità. Il percorso di ibridazione tra motivazioni speculative e sociali ha creato un modello che fonda la propria azione ed il proprio successo sulla capacità di creare rete, coesione sociale e sviluppo. E certamente l’impresa sociale è una comunità che opera per le comunità di riferimento. Il legislatore mostra una particolare attenzione non solo per il coinvolgimento degli stakeholders esterni e per il territorio su cui l’impresa insiste ma anche per la “comunità interna” dell’impresa stessa; i lavoratori delle imprese sociali non sono più oggetto di comunicazioni e informazioni, ma soggetti attivi in grado di influenzare la gestione e la politica d’impresa. Il coinvolgimento dei lavoratori non è una “buona prassi” che l’imprenditore datore di lavoro potrà opzionalmente scegliere di adottare o meno, ma è una condizione di riconoscimento essenziale per quelle imprese che vogliano fregiarsi della qualifica di “sociale”. Tale partecipazione deve avvenire attraverso l’adozione di modalità di gestione responsabili e trasparenti ed il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, di utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività (art. 11 d.lgs.112/2017)
Conclusioni
Come ogni umana intrapresa la recente riforma del terzo settore è perfettibile, migliorabile e modificabile. E' innegabile però che essa abbia rinnovato l'interesse e gli sforzi speculativi di osservatori, studiosi e professionisti sul mondo del terzo settore. Un mondo che in Italia costituisce, in questo lunghissimo periodo di congiuntura economica, un settore vivace, creativo, produttivo e realmente promettente.
Affermare, come le nuove prescrizioni normative tentano di fare, la pregnanza imprenditoriale del terzo settore, vincolando l'operato delle future imprese sociali alla produzione di ben-essere per le comunità ed i territori, alla creazione di reti sociali, al coinvolgimento attivo di lavoratori ed altri enti non profit, alla spinta verso l'innovazione produttiva e tecnologica è un passo in avanti di fondamentale importanza. Starà adesso alle capacità dei nuovi imprenditori, ma anche dell'apparato burocratico dello Stato, ed agli sforzi divulgativi del mondo istituzionale e della ricerca massimizzare i risultati che il legislatore si propone di perseguire.
[1] A questa nuova sensibilità della coscienza imprenditoriale è collegata la moderna considerazione dell’economia sociale come un settore di ricerca e studio diverso dall’economia politica. Come osserva Antonio Fici, nell’introduzione del volume da lui curato “Diritto dell’Economia Sociale” (Editoriale Scientifica, Napoli, 2016): economia sociale, nell’accezione che è ormai in voga in Italia e in Europa (ma anche in altre parti del mondo), non è più sinonimo di economia politica, né va considerata con riferimento ad un particolare filone di studi, né, infine, come una etichetta che sintetizza esperienze e studi che si pongono in netta contrapposizione con l’economia politica (capitalistica). Economia sociale è, invece, da intendersi in questa sede come un’espressione che raccoglie le attività economiche realizzate da enti e istituzioni che hanno l’obiettivo esplicito di realizzare finalità sociali.
[2] Discende che non trovandoci di fronte ad un tipo giuridico autonomo ma ad una qualifica che si “sovrascrive” ad un ente già esistente la disciplina normativa di riferimento sarà complessa e composita. Dovrà pertanto guardarsi non solo al nuovo decreto legislativo n.° 112 del 2017 ma anche al nuovo Codice del Terzo Settore, al codice civile e alle norme che disciplinano nello specifico i particolari tipi di enti giuridici che dell’impresa sociale hanno assunto la qualifica: associazioni, società, fondazioni, cooperative, ecc…
[3] Elenco tassativo sì, ma non rigido; il legislatore seguendo le indicazioni della delega ha stabilito che tale elenco potrà essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’intenzione, meritoria, è di garantire la flessibilità necessaria a seguire i cambiamenti della coscienza sociale e la creatività dei nuovi “imprenditori sociali”.
[4] Regolamento UE n.65112014 , art. 2 n°99 s.v.
[5] A tale ridefinizione si è provveduto recentemente con il Decreto del Ministero del Lavoro 17 ottobre 2017. Tale Decreto Ministeriale ridefinisce sia la categoria di lavoratori svantaggiati, sia quella dei lavoratori "molto svantaggiati" ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato.
[6] Si confronti tale norma con l’art. 6 del TUIR
Francesco Amati in "Quaderni di Economia Sociale" n.2/2018
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