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Notizie e aggiornamenti

La disciplina del Comitati nella riforma del Terzo settore


Cari amici, purtroppo ad oggi i dubbi in merito alle disposizioni normative della Riforma del Terzo settore, sono tanti. Oggi cercheremo di affrontare il tema dei Comitati e della loro possibile collocazione giuridica alla luce di quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

Come prima cosa va precisato che il D.lgs 117 del 2017 non fa espresso riferimento ai Comitati quando definisce gli Enti di terzo settore. L'art. 4, infatti recita:


"Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore"


Come si può facilmente notare, fra le figure indicate quali enti del Terzo settore non compare una fattispecie disciplinata dal primo libro del C.C. agli artt. 39 e ss. Stiamo parlando dei Comitati. Infatti, in linea meramente teorica questi potrebbero rientrare tra “gli altri enti di carattere privato diversi dalle società” ma appare improbabile che il codice del terzo settore abbia voluto usare una definizione così generica per una fattispecie tipizzata dal Codice Civile. Non se ne comprende appieno la scelta operata dal legislatore delegato. Probabilmente legata alla circostanza che il comitato, istituzionalmente, svolge una attività ben individuata che potrebbe non essere stata ritenuta “di interesse generale”. Sotto il profilo normativo, non esiste una definizione di comitato: l’art. 39 C.C. si limita a prevederne, sia pure a titolo di esempio alcune delle principali ipotesi, quali i comitati di soccorso e di beneficenza, quelli promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti. La dottrina definisce, invece, il comitato un’organizzazione volontaria di persone che perseguono uno scopo altruistico di rilevanza sociale, mediante la raccolta pubblica di fondi. Gli elementi identificativi di tale figura, si ricavano essenzialmente nella normativa dettata dal C.C. (artt. 39-42) e dalla legislazione speciale (L. 17/7/80 n° 6972 art. 2), elementi che si riferiscono, in particolare, alla compagine a base volontaria, numericamente ristretta, alla struttura chiusa e alla durata tendenzialmente transitoria. Elementi di distinzione sono: la denominazione, la durata, la pubblica sottoscrizione, lo scopo e la struttura chiusa del rapporto. Quest’ultimo è il vero elemento qualificante che contraddistingue il comitato dall’associazione, in cui, al contrario, la struttura aperta consente il ricambio continuo dei membri partecipanti attraverso adesioni successive. I soggetti che danno origine al comitato vengono denominati promotori, in quanto promuovono le sottoscrizioni e la raccolta di fondi per il perseguimento dello scopo prefissato; possono essere persone fisiche ma anche persone giuridiche o enti di fatto. Nello specifico, il Comitato organizzatore di eventi nasce per curare e gestire l’organizzazione della manifestazione cui è preposto, raccogliendo i fondi necessari per conseguirne lo scopo. Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di manifestazioni collaterali, sportive, culturali o di spettacolo o di quant’altro sia ritenuto utile per la migliore realizzazione della manifestazione stessa. La sua durata è limitata al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e si intende automaticamente sciolto con l’approvazione del bilancio. Potrà sciogliersi anticipatamente in caso di impossibilità di raggiungere lo scopo sociale mentre, previa delibera, potrà essere prorogato per l’organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi. Elemento essenziale del Comitato è, inoltre, l’assenza dello scopo di lucro: al termine della manifestazione, infatti, i componenti del Comitato, nella loro ulteriore qualità di organizzatori della stessa, dovranno redigere un rendiconto dei costi e dei ricavi derivanti dalla manifestazione stessa, mentre l’eventuale eccedenza verrà devoluta necessariamente a fini altruistici. Il Comitato gode, inoltre, di piena autonomia e per il conseguimento dei suoi fini utilizza i fondi che derivano da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti e dei terzi. Per avere maggiori entrate, il Presidente può, inoltre, previo accordo con i soci promotori, concludere accordi aventi natura promo pubblicitaria in nome e per conto del Comitato stesso e finalizzati alla realizzazione della manifestazione. La raccolta, la gestione e l’utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse sono affidate sempre al Presidente del Comitato e, per sua delega, al responsabile amministrativo, i quali godono, a tal fine, della più ampia autonomia negoziale. Oltre ai promotori, il Comitato prevede al suo interno, come è già stato più volte osservato, la figura del Presidente, che viene eletto dagli stessi promotori e resta in carica fino allo scioglimento del Comitato. A lui spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio; provvede, inoltre, all’esecuzione delle delibere del Comitato esecutivo e ai rapporti con gli enti pubblici e privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Comitato.

In definitiva, quindi, ci sembra che la disciplina normativa non ci dica in maniera chiara se i comitati possano essere o meno enti di terzo settore. Come già detto, l'art. 4 del D.lgs 117/2017 lascia solo intendere che potrebbe esserci una possibile compatibilità tra gli scopi dei comitati e quelli degli Enti di terzo settore. Tuttavia, resta il fatto che i comitati per loro natura hanno durata temporanea per il perseguimento di scopi specifici e non hanno caratteristiche formali e strutturali tipiche degli enti di cui al codice del Terzo settore.


Fonte: da una riflessione del CSV Lombardia


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