Gli Enti Religiosi e la Riforma del Terzo Settore. Alcuni chiarimenti
Cari amici, eccoci qua con una questione assai delicata. Il quesito che ci poniamo è: Come si collocano gli Enti religiosi all'interno della Riforma del Terzo settore?
Dunque, l'art. 4 del D.Lgs 117 del 2017 fa esplicito riferimento a questa tipologia di organismi. nel comma 3, infatti, consente loro, a determinate condizioni, di derogare alle norme civilistiche espressamente stabilite per gli altri enti. Si pensi, ad es, al principio di democraticità interna, incompatibile con l’ordinamento canonico di molte confessioni religiose, necessariamente organizzate su base gerarchica. Il Cts, in questo caso, parla di enti religiosi civilmente riconosciuti. Con tale denominazione, ci si riferisce non solo agli enti “ecclesiastici civilmente riconosciuti”, ma a qualsiasi ente, con riconoscimento della personalità giuridica, ancorché appartenente a confessioni religiose prive di patti e accordi. Quindi non è escluso che anche enti religiosi, privi di riconosicmento civilistico, siano interessati alla suddetta Riforma, in quanto parte integrante del Terzo Settore.
Tra i vantaggi/svantaggi, lo ricordiamo, non vi sono solo quelli di natura fiscale. Ad esempio, è probabile che l’etichetta di ETS sarà sempre più importante nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i propri donors privati.
Rispetto alle valutazioni di natura fiscale, può esser utile partire da alcune considerazioni esemplificative. Agli enti religiosi, che acquistino la qualifica di ETS, non si applicherà la riduzione dell’IRES di cui all’art. 6 del dpr 601 del 1973 né gli artt. 143, 148, 145 e 149 del Tuir. Tuttavia, la medesima qualifica potrebbe esser fondamentale nel caso si volesse usufruire del c.d. Social bonus[6] o delle altre agevolazioni legate alle liberalità ricevute[7]. Altrettanto importanti sono le agevolazioni previste dall’art. 18 per l’impresa sociale[8]. Interessante potrebbe essere il regime forfettario previsto dagli artt. 80 e 86 del Cts. Non meno importante è considerare come, a partire dal momento indicato dall’art. 104, comma 2, scompariranno le Onlus e, con esse, le agevolazioni ad esse connesse.
Particolare attenzione va dedicata al tema della qualifica di "Ente non commerciale" in quanto si potrebbe avere la perdita di tale qualifica. Prima della riforma, erano ancora leciti dei dubbi, in materia di aiuti di Stato. Dopo la Riforma, per gli enti che dovessero acquisire la qualifica di ETS, ogni dubbio è fugato dalla esplicita disapplicazione dell’art. 149, comma 4, del Tuir. Anche un religioso, che acquisiti la qualifica di ETS, potrebbe essere inquadrato come commerciale, laddove ricavi i propri proventi soprattutto da attività commerciali.
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