Gli introiti derivanti da finanziamenti e incarichi pubblici. Un nuovo obbligo per gli enti di Terzo
Un nuovo obbligo per gli enti del Terzo settore, viene sancito dalla "Legge sulla concorrenza" n. 104 del 2017. questa legge, all'art. 1 comma 125, stabilisce che le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici, nonché con le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni debbano pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.
Il successivo comma 126 prevede che, in caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicazione sopra richiamato, i beneficiari siano tenuti a restituire quanto ricevuto.
Tale obbligo non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato.
Le Cooperative sociali, invece, essendo imprese non hanno la stessa scadenza per la pubblicazione ma sono tenute ad inserire il rendiconto in una nota spese del bilancio.
E' chiaro, quindi che gli Enti di Terzo settore sono obbligate a realizzare una molteplicità di adempimenti (modello 231, misure anitcorruzione, sistema della trasparenza, accountability sociale) che inciderà inevitabilmente sugli assetti organizzativi e gestionali interni.
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