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La personalità giuridica per gli Enti di Terzo Settore


Con la riforma, cambiano le modalità per ottenere la personalità giuridica da parte degli Enti di Terzo settore.

L’art. 22 del Codice del Terzo settore prevede che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possano acquistare la personalità giuridica iscrivendosi al Registro unico nazionale (quando esso sarà istituito), non dovendo quindi più a tal fine iscriversi nei registri regionali/provinciali o in quelli tenuti dalle prefetture. L figura più importante, in questo procedimento, diventa il notaio, il quale nel momento in cui andrà a redigere per atto pubblico l’atto costitutivo e lo Statuto di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, dovrà anche controllare in modo accurato e approfondito che l’ente rispetti tutti i requisiti previsti dal Codice per ottenere la qualifica di ETS, oltre che l’esistenza del patrimonio minimo (che è fissato in 15000 euro per le associazioni e 30000 per le fondazioni).

Il Codice pone in capo ai notai l’onere del controllo dei requisiti che un ente deve possedere per diventare ETS e per ottenere la personalità giuridica: nel momento in cui il notaio ritenga sussistenti tali requisiti invierà gli atti costitutivi e la relativa documentazione all’ufficio del Registro unico il quale si limiterà solo ad un controllo formale dei documenti presentati, senza operare un vero e proprio esame sostanziale degli stessi. Tale nuova procedura esemplifica in modo molto efficace la nuova impostazione del Codice del Terzo settore e il passaggio al “regime del riconoscimento” degli ETS: non è più infatti l’ente pubblico (Regioni/Province autonome o prefetture) che “concede” il riconoscimento della personalità giuridica solo a seguito di una valutazione complessiva dell’ente e della sua attività ma esso si limita a prendere atto del “valore” e della “funzione sociale” degli ETS, riconoscendoli senza bisogno di compiere ulteriori valutazioni. E ciò rappresenta finalmente un’attuazione più compiuta e coerente degli articoli 2, 18 e 118, c. 4 della Costituzione.

Per quanto riguarda il patrimonio minimo necessario, da parte degli ETS fissato in una somma liquida e disponibile di 15000 euro per le associazioni e di 30000 euro per le fondazioni; se il patrimonio fosse invece composto di beni diversi dal denaro il loro valore deve essere certificato da revisori legali iscritti nell’apposito registro, la cui relazione deve essere allegata all’atto costitutivo.

Per gli ETS sarà possibile utilizzare sia la nuova procedura (più snella) prevista dalla Riforma sia quella del D.P.R. 361/2000: l’art. 22 del Codice del Terzo settore pone infatti come possibilità, ma non come obbligo, per gli ETS l’utilizzo del procedimento in esso previsto. Nell’esprimere alcune perplessità per la scelta del legislatore di predisporre una sorta di “doppio binario” per l’ottenimento della personalità giuridica da parte degli ETS deve essere infine ribadito che oggi, in assenza del Registro unico, l’ottenimento della personalità giuridica può essere richiesto e ottenuto solamente tramite la procedura prevista dal D.P.R. 361/2000, presentando l’istanza alla prefettura o agli uffici regionali/provinciali competenti.


Fonte: da un articolo di Daniele Erler


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