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Notizie e aggiornamenti

Adeguamento degli Statuti. La riforma del Terzo settore parla chiaro.


Cari amici, ormai il mese di agosto è alle porte ed è giunto il momento di incamminarsi verso l'iscrizione al Registri Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che purtroppo ad oggi non è stato istituito concretamente. Il Decreto correttivo n. 105 del 2018 che va integrare e correggere il Dlgs. 117 del 2017 con il quale è stato istituito il Codice del Terzo Settore, prevede una serie di scadenze e da indicazioni più precise sulle procedure da seguire per l'adeguamento degli statuti. La cosa che ci interessa sottolineare è che entro il 3 agosto 2019 tutti gli Statuti ed Atti costitutivi delle vecchie organizzazioni non profit andranno adeguati alla nuova normativa.


Facciamo un riepilogo:


Le scadenze

Come prima cosa, ribadiamo che le Onlus, Organizzazioni di Volontariato e associazioni di promozione sociale esistenti prima della riforma (quindi prima del 3 agosto 2017), avranno tempo fino al 3 agosto 2019 per adeguare gli statuti e gli atti costitutivi alle novità del decreto correttivo n. 105.

Tali enti, per potersi successivamente iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), avranno la possibilità di conformarsi alla nuova normativa entro il 3 agosto 2019 , ferma restando la possibilità di deliberare le modifiche con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria.

Tale meccanismo di approvazione semplificata, tuttavia, vale solo per le modifiche volte ad uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o per quelle volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili.


Agevolazioni fiscali

La normativa di riferimento stabilisce che le modifiche obbligatorie degli atti costitutivi alla nuova normativa, sono esenti da imposta di registro e imposta di bollo. Gli atti modificativi dallo statuto degli enti del terzo settore “non obbligatori”, invece, scontano l’imposta di registro in misura fissa.

Negli ultimi mesi, finalmente, pare che gli Uffici dell'Agenzia delle entrate abbiano recepito tale disposizione.

La normativa di riferimento, inoltre, conferma che tali modifiche statutarie possono essere deliberate sia per le Associazioni Riconosciute sia per quelle non riconosciute.

Per chiarezza:

Le Associazioni Riconosciute sono quelle che hanno ottenuto il riconoscimento della Personalità giuridica. Quindi l'adeguamento dovrà per forza essere effettuato con l'intervento del Notaio (attraverso atto pubblico);


Le Associazioni non riconosciute, invece, non sono in possesso del riconoscimento della personalità giuridica, e possono essere state costituite attraverso scrittura provata registrata (presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate) oppure attraverso Atto pubblico.


Si ricorda, inoltre che l'art. 22 del D.lgs 117/2017 stabilisce i requisiti per la costituzione di una Associazione riconosciuta.


Chi non si iscrive al RUNTS cosa farà?

Riteniamo doveroso ribadire che l'iscrizione a tale registro (che al momento non è stato ancora costituito) è il requisito principale per divenire Ente di terzo settore e poter, quindi, accedere a determinati tipi di finanziamenti e agevolazioni fiscali. Chi non si non si iscrive al Registri Unico, non sarà ente di Terzo settore e non potrà, ovviamente, beneficiare delle agevolazioni fiscali e giuridiche. Non potrà partecipare ai bandi progettuali previsti ad hoc per il terzo settore.


Cosa dovranno fare quindi le associazioni?

1. dovranno essere costituite in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta);


2. - dovranno adeguare il numero dei propri associati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 32 e 35 del D.Lgs n. 117/2017, ovvero dovranno essere costituite da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 Enti di terzo settore - a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% di quello degli enti della stessa forma giuridica di quella primaria;


3. la loro denominazione sociale dovrà necessariamente contenere l’indicazione di dell'acronimo o della denominazione della tipologia giuridica di riferimento;


4. Se le modifiche statutarie vengono adottate entro il 3 agosto 2019 è sufficiente l'assemblea ordinaria (con intervento del notaio nel caso di associazione riconosciuta e di organizzazione di volontariato riconosciuta). Se la modifica avviene dopo il 3 agosto 2019, invece, sarà necessaria l’assemblea straordinaria (con le maggioranze previste per le modifiche statutarie).


5. Ovviamente cambiamenti sostanziali devono essere apportati anche circa la specificazione dell'oggetto sociale e delle attività associative mediante una descrizione più dettagliata che rispetti in toto il dettato della normativa di riferimento.


Insomma, si tratta di riscrivere interamente gli statuti, in cui sarà necessario fare riferimenti chiari ed inequivocabili a quanto richiesto dal codice del Terzo settore e spiegare in maniera dettagliata le attività che si vorranno svolgere e le finalità che si intende perseguire.

Bisognerà, inoltre, integrare gli atti costitutivi che diverranno più articolati ed esplicativi circa le modalità di funzionamento dell'associazione la mission.


Insomma, una vera rivoluzione che speriamo ci porti verso un terzo settore migliore.


In conclusione, si consiglia di rivolgersi a professionisti qualificati (avvocati, consulenti e commercialisti) esperti di Terzo settore, per evitare di compiere attività inutili, dispendiose e dannose per voi stessi.


Francesco Amati


Per ulteriori chiarimenti contattaci:


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studiolegalenelsociale@gmail.com

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