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Notizie e aggiornamenti

Linee Guida per la Valutazione dell'Impatto Sociale degli ETS


Dopo le previsioni della Legge Delega di riforma del Terzo Settore (L. 106/2016) e le disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee Guida “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore”.

La finalità principale è di definire criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli enti di Terzo settore possono condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate.

Le valutazioni saranno realizzate con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale. Pertanto, le presenti linee guida sull'impatto sociale sono da intendersi come uno strumento sperimentale di valutazione finalizzato a generare un processo concettuale e al contempo misurabile nel medio e lungo termine”.

Come molti sapranno, il tema della valutazione era stato affrontato già con della legge n. 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» .

La valutazione dei risultati conseguiti ed in particolare dell’impatto sul tessuto sociale di riferimento è stata successivamente oggetto di regolazione del decreto ministeriale del 2008 di adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale, nelle quali veniva contemplata, tra le informazioni rinvenibili nel bilancio sociale, «la valutazione, utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi, dei risultati conseguiti ed in particolare dell’impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell’anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni».

Secondo quanto scritto nel documento in questione, la finalità delle linee guida è quella di "definire criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli enti di Terzo settore possono condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare,sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate. Le valutazioni saranno realizzate con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale.

Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP.AA, sì da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e delle attività svolte.

I destinatari delle procedure di valutazione saranno gli ETS, che decidono di intraprendere un percorso di misurazione dell’impatto sociale per poter rendicontare il proprio impegno verso un miglioramento delle condizioni sociali dei territori e contesti in cui operano e delle comunità con le quali collaborano, cioè per comunicare e trasmettere a tutti i soggetti interessati il cambiamento sociale, culturale ed economico che è stato generato.

Sarà compito dell’ ETS, la scelta delle metodologie per la valutazione d’impatto più adeguate alla tipologia di attività e progetti svolti dall’ente. Il sistema di valutazione dell’impatto sociale cui gli ETS dovranno fare riferimento è strutturato in modo da garantire un elevato grado di autonomia agli enti, nel rispetto però di alcuni principi e contenuti minimi.

Il sistema di valutazione potrà avere articolazione e complessità diverse a seconda della dimensione dell’ente e della forma giuridica adottata.

Quanto ai costi della valutazione d’impatto, “laddove prevista, i costi della VIS devono essere proporzionati al valore dell'intervento e devono essere inclusi nei costi complessivi finanziati”.



Associazione Studio Legale nel Sociale

Via Foria 130 - Napoli

studiolegalenelsociale@gmail.com



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