Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Aggiornamenti
La settimana scorsa è stato (finalmente) sottoscritta ,dal Ministro delle Politiche Sociali e del Lavoro, la bozza di regolamento riguardante le modalità di iscrizione, da parte degli Enti di Terzo settore, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Si tratta di un testo (quello sottoscritto) nel quale vengono indicate le modalità di predisposizione, mantenimento e gestione del Registro. Prima che questo sia reso operativo, però è necessario esperire ancora qualche adempimento "burocratico". Ad esempio, bisognerà che esso venga registrato presso la Corte del Conti e che avvenga la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Molto probabilmente nel mese di febbraio del 2021 il RUNTS sarà operativo.
Ma facciamo un passo indietro. Cos'è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?
E lo strumento che serve a dare pubblicità dell’esistenza di un ente di terzo settore (Ets) e di alcuni dati fondamentali riguardanti la sua struttura e attività. Esso ha quindi una funzione di trasparenza – anche con riguardo all’applicazione della normativa fiscale – e di certezza del diritto anche con riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi.
L’iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 possono accedere a tale opportunità dopo 6 mesi dalla costituzione).
Possono iscriversi al Runts tutti gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi..
In particolare, i dati delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che fanno riferimento alla legge 266/91 e la 383/00 e già iscritte nei relativi registri, trasmigrano automaticamente nel Runts; sono iscritte anche le organizzazioni non governative già riconosciute idonee e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale.sono iscritte anche le organizzazioni non governative già riconosciute idonee e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
l Runts si compone delle seguenti sezioni (che possono essere modificate dal Ministero, sentita la conferenza unificata):
organizzazioni di volontariato;
enti filantropici;
imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
reti associative;
società di mutuo soccorso;
altri enti del terzo settore.
L’iscrizione deve osservare la seguente procedura:
la domanda di iscrizione nel Runts è presentata – contestualmente al deposito di atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati e indicazione della sezione del registro in cui si chiede l'iscrizione – dal rappresentante legale dell'ente o della sua rete associativa presso l’ufficio competente, e cioè:
l’ufficio regionale o provinciale competente;
l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative;
all'atto della registrazione, l'ufficio acquisisce la relativa informazione antimafia quando gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
l’ufficio verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:
iscrivere l'ente;
rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall’ufficio.
Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
Nel caso di diniego all’iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
Insomma, ad oggi, nonostante la riforma del Terzo settore sia formalmente operativa, ci troviamo in una fase di transizione legata proprio al fatto che non il RUNTS non è operativo e dunque, nonostante le organizzazioni si siano adoperate per acquisire i requisiti indicati dal Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017),i sono ancora soggetti al alcune normative ormai abrogate. Si pensi al caso delle ONLUS oppure al fatto che le rispettive categorie organizzative restano iscritte presso i (vecchi) registri regionali e nazionali.
per ulteriori informazioni:
studiolegalenelsociale@gmail.comù
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